01.03.2001 - comunicazioni

MISURE URGENTI PER RIDURRE IL DISAGIO ABITATIVO

MISURE URGENTI PER RIDURRE IL DISAGIO ABITATIVO MISURE URGENTI PER RIDURRE IL DISAGIO ABITATIVO

Il Senato, nei giorni scorsi, dopo l’approvazione della Camera dei Deputati, ha varato definitivamente il disegno di legge governativo recante “Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l’offerta di alloggi in locazione”.
In particolare, per il settore delle costruzioni si richiama l’attenzione sugli articoli 3-4-5-6-7 attraverso i quali, da un lato si attivano una parte dei fondi assegnati al Ministero dei lavori pubblici dalla Tabella B della Finanziaria 2000 attraverso programmi per la locazione permanente e contratti di quartiere e dall’altro si adottano una serie di disposizioni per favorire la riprogrammazione delle risorse finanziarie già attribuite alle Regioni, per attivare le società di trasformazione urbana ecc.
Nel merito i contenuti del disegno di legge n. 4818 sono i seguenti:
Art. 1-2 fondo per affitti e alloggi sfrattati.
Si tratta di norme volte ad attivare i fondi messi a disposizione delle Regioni e da queste ai comuni per l’integrazione dei canoni di locazione. In caso di mancato trasferimento ai comuni entro i 90 gg. successivi all’attribuzione alla Regione il Presidente del consiglio nominerà un Commissario ad acta.
L’art. 2 tende ad assicurare una maggiore disponibilità di alloggi a favore dei soggetti sfrattati attraverso il ricorso al patrimonio immobiliare degli investitori istituzionali e delle società assicurative.
Il canone sarà calcolato sulla base dei canoni convenzionati previsti dalla legge 431/98 (riforma degli affitti).
Art. 3 costruzione di alloggi per la locazione. Il programma per la costruzione ed il recupero di alloggi è attivato dal Ministero dei lavori pubblici.
Gli interventi saranno localizzati preferibilmente nei comuni ad alta tensione abitativa e nelle aree soggette a recupero urbano (si tratta di una definizione che, sino ad ora, non ha un preciso riscontro normativo).
Gli alloggi, destinati permanentemente alla locazione, verranno realizzati da comuni, IACP, imprese e cooperative di abitazione, attraverso il coofinanziamento tra il Ministero dei lavori pubblici ed i soggetti proponenti.
Il canone di locazione sarà convenzionato ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge 431/98 (riforma delle locazioni) e verrà quindi stabilito sulla base degli accordi tra organizzazioni dei proprietari e degli inquilini sottoscritti a livello comunale. Si fa presente che gli immobili promossi in base a questa legge potrebbero essere oggetto di accordi specifici rispetto a quelli già stipulati. E’ quindi ipotizzabile una riduzione del canone di locazione proporzionale al contributo pubblico.
I destinatari degli alloggi sono individuati nelle categorie sociali deboli (redditi medio-basso, anziani, immigrati, studenti universitari secondo le indicazioni della Relazione di accompagnamento al DDL).
Per l’attivazione del programma sono disponibili complessivamente 81 mld (70mld/2000+11mld/2001) di contributi per 15 anni.
Le modalità attuative del programma (entità dei contributi, tipologie edilizie, modalità di presentazione delle domande ecc.) formeranno oggetto di un apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici che sarà emanato entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore della legge previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni.
Art. 4 programma innovativo in ambito urbano. In linea generale si propone una riedizione dei “contratti di quartiere” attraverso la concessione di 90 mld complessivi nel triennio 2000-2002 per migliorare la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città a più forte disagio abitativo ed occupazionale prevedendo misure ed interventi per incrementare l’occupazione, per favorire l’integrazione sociale e l’adeguamento dell’offerta abitativa.
Rispetto alla prima edizione dei contratti di quartiere, lo “svincolo” delle odierne risorse finanziarie rispetto alla contribuzione ex Gescal usata in precedenza, dovrebbe consentire una maggiore operatività alle proposte con estensione del settore di intervento anche ad insediamenti residenziali non soltanto pubblici con incremento dalla quota parte di finanziamenti per servizi ed attrezzature.
Le risorse potrebbero essere altresì attivate unitamente a quelle previste al successivo art. 7 per le società di trasformazione urbana.
Anche in questo caso, entro 90 gg. dall’entrata in vigore della legge un apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici, d’intesa con la Conferenza permanente Stato+Regioni, individuerà le modalità di attivazione dei finanziamenti.
Il Ministero dei lavori pubblici prevede che con i finanziamenti in questione si possano attivare investimenti per 600 mld.
Art. 5 alloggi per i dipendenti statali (art. 18 L. 203/91). La norma ha la finalità di fornire alle amministrazioni pubbliche (prefetture) le indicazioni per l’assegnazione degli alloggi realizzati nell’ambito dei programmi per la costruzione di alloggi per i dipendenti pubblici impegnati nella lotta alla criminalità (art. 18 L. 203/91).
Inoltre, considerato il possibile mutamento delle condizioni del settore residenziale verificatisi tra la presentazione della proposta (1992) e l’ultimazione degli interventi (dal 2000 in poi), il comma 2 dispone che in caso di assenza di richieste da parte dei dipendenti pubblici, gli alloggi potranno essere assegnati a soggetti diversi in base alle leggi regionali per l’edilizia residenziale pubblica.
Al riguardo c’è da osservare che per gli alloggi di edilizia sovvenzionata, realizzati con i fondi ex Gescal, dovrebbe permanere il vincolo di assegnazione a favore dei lavoratori dipendenti secondo l’indirizzo più volte ribadito dalla Corte Costituzionale.
Art. 6 riprogrammazione fondi ERP e rinegoziazione mutui edilizia agevolata.
Il comma 1 permette alle Regioni la riprogrammazione delle risorse finanziarie dell’ERP, non ancora utilizzate, anche in difformità rispetto agli obiettivi indicati dal CIPE.
La norma consentirebbe quindi, soprattutto alle Regioni con maggiori residui finanziari, di “ricalibrare” le modalità di intervento rispetto alle esigenze locali.
Il comma 4 ha la finalità di mantenere all’edilizia residenziale pubblica le economie che deriveranno dalla rinegoziazione dei mutui dell’edilizia agevolata.
I risparmi, che si stimavano in almeno 600 mld, sono però destinati ad essere inferiori poiché, con l’art. 145 comma 62 della Finanziaria 2001, sono stati sostanzialmente “rivisitati” i meccanismi di rinegoziazione rendendoli meno onerosi per gli Istituti bancari anche per evitare il contenzioso con gli stessi Istituti che consideravano la norma originaria illegittima sotto vari profili.
Comunque le economie che saranno realizzate potranno essere impiegate dalla Regioni con le modalità di intervento preferite. Mentre per la parte relativa ai risparmi derivanti dai programmi straordinari di competenza del Ministero dei lavori pubblici (L. 67/88, 118/85 ecc.) l’art. 6 prevede un vincolo di destinazione a favore della realizzazione di alloggi destinati permanentemente alla locazione.
Art. 7 società di trasformazione urbana.
Per la promozione delle società di trasformazione urbana di cui alla legge 267/00 (ex art. 17 comma 59 della legge 127/97) è stato previsto uno stanziamento di 41,6 mld (triennio 2000-2002) da utilizzarsi per studi di fattibilità, indagini conoscitive, ecc.
Titolo prioritario per l’ammissione al finanziamento è la previsione che all’interno delle trasformazioni proposte almeno il 10% delle risorse pubbliche e private sia destinato all’edilizia residenziale pubblica.
Le modalità per l’erogazione dei finanziamenti saranno individuate con apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanarsi entro 90 gg. dall’entrata in vigore della legge.


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