01.01.2001 - comunicazioni

REGISTRO IMPRESE – SEMPLIFICAZIONI

REGISTRO IMPRESE – SEMPLIFICAZIONI REGISTRO IMPRESE  – SEMPLIFICAZIONI
(DPR 14/12/99, n. 558)

 
Sulla Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2000, n. 272, è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999 n. 558, “Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all’albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici”, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 (c.d. “Bassanini 1”).
Le norme contenute in detto regolamento apportano semplificazioni sia alla disciplina in materia di registro delle imprese,  sia ad alcuni procedimenti riguardanti particolari categorie di attività, che presuppongono per le imprese esercenti dette attività il possesso  di determinati requisiti tecnici.
Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sugli aspetti più significativi del regolamento in parola, di particolare interesse delle imprese che operano nel settore delle opere pubbliche, contenuti specificamente negli articoli 5, 9 e 11.

Attivazione di collegamenti con le pubbliche amministrazioni
(articolo 5, commi 1 e 3)
– Ai sensi delle disposizioni regolamentari in esame, le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono aver attivato, già dal 1° gennaio u.s., collegamenti telematici con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, mettendo in condizione detti soggetti di accedere alla consultazione degli atti iscritti o depositati presso l’Ufficio del registro delle imprese e di ricevere, a loro volta, informazioni riguardanti le imprese medesime.
L’acquisizione, in tempo reale, di notizie da parte delle amministrazioni ed enti pubblici richiedenti consente di snellire sotto il profilo documentale e temporale le procedure amministrative di loro interesse, tra le quali, ad esempio, quelle inerenti le verifiche ai sensi della legge n. 46/1990
– Inoltre, il terzo comma dell’articolo in esame precisa che gli atti iscritti o depositati presso l’Ufficio del registro delle imprese “sono accessibili alla generalità degli utenti, mediante collegamento telematico ovvero direttamente presso le sedi della Camera di commercio”, ai sensi del D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581 (Regolamento istitutivo delle Camere di commercio).
L’art. 23 del D.P.R. testé citato (relativo, tra l’altro, alle visure del registro, degli atti e dei documenti) precisa , infatti, che “il protocollo, il registro delle imprese e l’archivio degli atti e dei documenti sono pubblici” (co.1) e che “la consultazione è effettuata… su terminali remoti degli utenti collegati tramite il sistema informativo delle Camere di commercio, anche mediante la stampa recante la dicitura: “visura senza valore di certificazione” (co. 2).

Imprese di installazione di impianti
(articolo 9, commi 1, 3 e 4)
– Relativamente alle imprese che intendano esercitare le attività  di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione degli impianti, di cui all’art. 1 della legge 5 marzo 1990 n. 46 (recante norme per la sicurezza degli impianti), l’art. 9, co. 1 del presente Regolamento prevede l’obbligo per dette imprese di denunciare l’inizio della loro attività in tali settori.
In particolare, le imprese interessate debbono specificare “a quale lettera e a quale voce”, ovvero a quale impianto relativo agli edifici adibiti ad uso civile fanno riferimento, e dichiarare, altresì, il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 della legge 46/1990 (“requisiti tecnico-professionali”).
Le imprese installatrici che operano nel settore dei pubblici appalti ed, in particolare, le imprese che intendano partecipare alle gare, ovvero ottenere il rilascio dell’attestazione SOA, con riferimento alle lavorazioni di cui alle categorie OG11 – OS3 – OS4 – OS28 – OS30 dell’allegato A) del D.P.R. n. 34 del 1° marzo 2000, debbono richiedere alla Camera di commercio, qualora ne siano sprovviste, l’abilitazione a svolgere l’attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti individuati nella declaratoria delle citate categorie.
In ogni caso, l’esercizio (abilitazione) delle suddette attività è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali prescritti dall’art. 3 della legge n. 46/1990.
– Le imprese alle quali siano stati riconosciuti i prescritti requisiti tecnico-professionali hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, rilasciato dai soggetti competenti – Commissioni provinciali per l’artigianato e Camere di commercio – ai sensi del citato art. 9, co. 3, redatto secondo modelli approvati con decreto del Ministro dell’Industria (v. anche art. 4, co. 2 legge n. 46/1990).
– Da ultimo, il quarto comma dell’articolo in esame prevede l’obbligo, da parte della impresa installatrice, di inviare alla Camera di commercio territorialmente competente, entro sei mesi dalla fine dei lavori, copia della dichiarazione di conformità, resa ai sensi dell’art. 9 della legge n. 46/1990 dal rappresentante legale e dal responsabile tecnico dell’impresa.
A mente di questo articolo, infatti, la impresa installatrice, al termine dei lavori, è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’art. 7 della legge testé citata; tale dichiarazione deve essere corredata dalla relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati e dall’eventuale progetto degli impianti di cui all’art. 6 della legge in parola.
La competente Camera di commercio, acquisita detta documentazione provvede ad effettuare i conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese e, se del caso, a contestare ed a notificare agli interessati, a norma dell’art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, eventuali violazioni accertate.
La Camera di commercio provvede anche, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, art. 20, co. 1 ed art. 42, co. 1, ad irrogare le sanzioni pecuniarie.

Esercizio dell’attività sul territorio nazionale (articolo 11, commi 1 e 2)
– Il primo comma dell’art. 11 del Regolamento n. 558/99 prescrive che alla procedura descritta nel predetto art. 9 si applicano le disposizioni semplificatorie di cui all’art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo), il quale sancisce che “qualora l’esercizio di un’attività privata sia subordinata… ad un atto di consenso… il cui rilascio dipende esclusivamente dall’accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge… l’atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività, da parte dell’interessato, alla pubblica amministrazione competente attestante l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge”.
In virtù di detto art. 19, l’amministrazione competente (Camera di commercio), entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, deve verificare d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e disporre, eventualmente, il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti, mediante motivato provvedimento, da notificare all’interessato entro e non oltre sessanta giorni dalla verifica.
In buona sostanza, le imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione, etc. per ottenere la abilitazione di cui all’art. 2 della legge n. 46/1990, debbono denunciare l’inizio della loro attività e dichiarare il possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari, di cui all’art. 3 della legge medesima.
L’accertamento di detti requisiti è espletato, come detto, a seconda dei casi, dalla Commissione provinciale per l’artigianato o dall’Ufficio Registro della Camera di commercio, le quali si pronunciano, entro sessanta giorni dalla denuncia di inizio di attività, solamente nel caso in cui debbano eventualmente disporre il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti.
Implicitamente, quindi, ciò si traduce nella indicazione che, qualora decorsi i sessanta giorni successivi alla denuncia di inizio di attività l’impresa  non abbia ricevuto alcun provvedimento ostativo da parte del soggetto competente, essa sia conseguentemente abilitata ai sensi dell’art. 4, co. 2 della legge n. 46/1990.
– Da ultimo, si segnala che, ai sensi del secondo comma dell’art. 11 del Regolamento n. 558/99, le imprese residenti in Stati dell’Unione europea, che intendano aprire sedi in Italia, al fine di svolgere attività di installazione di impianti, hanno titolo alla iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA – Repertorio delle notizie economiche ed amministrative.
Tale iscrizione è consentita, comunque, soltanto qualora le imprese interessate possiedano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza, necessari per lo svolgimento delle predette attività.


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