01.12.2000 - economia

CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI BANCARI (ANATOCISMO) SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI BANCARI (ANATOCISMO) SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI BANCARI (ANATOCISMO) SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Nel corso del 1999  la Corte Costituzionale ha emanato alcune sentenze relative al tema della capitalizzazione degli interessi (cd. anatocismo), dichiarando illegittima la prassi delle banche di trasformare ogni tre mesi in capitale gli interessi dovuti dai clienti, conteggiando invece gli interessi dovuti ai clienti con cadenza annuale.
Stante le numerose azioni avviate contro gli istituti di credito, il legislatore è intervenuto per regolare tale aspetto.
In particolare,  con l’art. 25 del D.Lgs. 342/1999,  il legislatore ha disposto che nelle operazioni di conto corrente venga  assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori. L’art. 25, co. 3 ha sancito, però,  la validità  e l’efficacia delle clausole sull’anatocismo trimestrale contenute nei contratti stipulati fino al 22 aprile 2000, data di entrata in vigore della delibera CICR che ha emanato le modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti.
Tale disposizione ha dato luogo a discordanti opinioni circa la legittimità del-l’efficacia  retroattiva dell’art. 25 co. 3.
La Corte Costituzionale, investita di tale questione, con Sentenza n. 425 del  9 ottobre u.s. ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25, co. 3.
La Corte Costituzionale riapre, dunque,  la strada all’avvio di  azioni volte alla restituzione degli interessi pagati in eccesso, anche se l’ABI ha già invocato l’intervento del Governo.
Spetta, comunque, a ciascuna impresa verificare l’opportunità di intraprendere simili azioni e di valutarne gli effetti nell’ambito dei rapporti con gli istituti di credito.


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941