ARROTONDAMENTI PER IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE
ARROTONDAMENTI PER IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE ARROTONDAMENTI PER IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE
(Min. finanze, Circ. 20/11/00, n. 212/E)
E’ entrato in vigore il 14 novembre 2000 il regolamento sull’utilizzo delle procedure telematiche per gli adempimenti tributari relativi alle formalità di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura catastale sugli atti immobiliari (D.P.R. n. 308/2000).
Il regolamento ha modificato i criteri di arrotondamento per la determinazione delle imposte di registro (art. 8, 1 comma, lett. a, D.P.R. n. 308/2000) e per le imposte ipotecarie e catastali (art. 10, 1 comma, lett. a, D.P.R. n. 308/2000) al fine di armonizzarli con quelli stabiliti per gli altri tributi.
Il Ministero delle finanze ha ricordato che le modifiche prevedono che l’ammontare delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, determinato a seguito dell’applicazione dell’aliquota in misura proporzionale, deve essere arrotondato a lire mille, per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento, ovvero per eccesso nel caso in cui la frazione risulti superiore a lire cinquecento.
Con il regolamento sono stati, inoltre, introdotti, nell’ambito delle normative che regolano le medesime imposte indirette, i criteri di arrotondamento da utilizzare nel caso in cui gli importi siano espressi in euro.
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