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17.03.2025 - tributi

SUPERBONUS – REGIME DI FAVORE RICONOSCIUTO ALLE RSA

Costituisce valido titolo anche la proprietà superficiaria dell’immobile.

Così, con la risoluzione n. 19 del 10 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate supera la propria posizione negativa con cui si escludevano dalle modalità di calcolo agevolate gli immobili posseduti in base a un diritto di superficie.

Si ricorda, al proposito, che la norma di favore di cui all’articolo 10-bis del Dl n. 23/2020 riconosce a Onlus, Odv e Aps che svolgono servizi socio-sanitari e assistenziali senza percepire compensi o indennità di carica, una peculiare modalità di calcolo del limite di spesa ammesso al Superbonus, per lavori su edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4, posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito anteriormente al 1° giugno 2021.

Sulla base del dato letterale della norma, la prassi aveva sostenuto che “ai fini dell’applicazione del regime di favore, la “condizione rappresentata dal possesso dell’immobile in base ai titoli elencati dalla norma (proprietà, nuda proprietà, usufrutto, o comodato d’uso gratuito) deve considerarsi tassativa”.

Di conseguenza, era stato escluso che la proprietà superficiaria potesse essere titolo idoneo ai fini di tale regime.

Con la risoluzione in oggetto, l’Amministrazione finanziaria cambia direzione accogliendo le “critiche” al proprio precedente orientamento.

Cambio di rotta che trova fondamento nell’analisi delle finalità che il legislatore ha inteso perseguire con la misura di favore: tali enti tendenzialmente esercitano la propria attività in edifici di grandi dimensioni e, dunque, risulterebbero penalizzati qualora le spese agevolabili fossero determinate in funzione del numero delle unità immobiliari oggetto di interventi, considerato che interi immobili o interi complessi edilizi sono catastalmente individuati come singola unità immobiliare.

Ma il fondamento si rinviene anche nel dato normativo. La stessa Agenzia ricorda, infatti, le ricorrenti analogie tra la proprietà e il diritto di superficie, presenti sia nelle disposizioni normative che nella giurisprudenza.

Dal che ne deriva che se il legislatore avesse voluto escludere la proprietà superficiaria dal novero dei titoli idonei all’applicazione del regime di favore, avrebbe specificamente richiesto la “piena proprietà” dell’immobile.


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