SUPERBONUS PER GLI IMMOBILI UBICATI NELLE ZONE TERREMOTATE: IL PUNTO SULLA DISCIPLINA
Con il documento di ricerca pubblicato il 7 marzo 2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) hanno fornito un quadro completo e aggiornato della disciplina del c.d. Superbonus di cui all’art. 119 del d.l. n. 34/2020 per gli immobili ubicati nei territori colpiti da eventi sismici.
Disciplina che – per effetto delle modifiche – risulta ad oggi differenziata a seconda che gli interventi agevolati beneficino o meno anche del contributo previsto per la ricostruzione.
Nel Documento viene innanzitutto evidenziato che, per poter applicare il superbonus nella misura del 110% sino a tutto il 2025 è comunque necessario aver richiesto il contributo pubblico per la ricostruzione, mentre l’effettiva fruizione dello stesso inciderà sul tetto massimo di spesa utilizzabile.
Difatti, gli interventi ammessi allo “speciale superbonus eventi sismici” beneficiano della detrazione nella misura del 110% sulle spese sostenute sino alla fine del 2025, entro i tetti massimi di spesa:
- “ordinari”, nel caso in cui si benefici anche del contributo per la ricostruzione e si applichi il superbonus solo sulle spese eccedenti quelle “coperte” dal contributo, ai sensi dei commi 1-ter e 4-quaterdell’art. 119 del DL 34/2020;
- “maggiorati del 50%”, nel caso in cui si rinunci al contributo per la ricostruzione altrimenti spettante per beneficiare esclusivamente del superbonus “rafforzato”, ai sensi del comma 4-terdell’art. 119 del DL 34/2020.
Il Documento, inoltre, affronta e chiarisce una delle tematiche di maggior interesse: se e a quali condizioni si possa continuare a fruire delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito di cui all’art. 121 del d.l. 34/2020 in relazione alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, nonostante l’introduzione del c.d. “blocco delle opzioni”.
Sul punto, si ricorda che le spese rientranti nello “speciale Superbonus eventi sismici” sono state inizialmente escluse dal generalizzato “blocco delle opzioni di sconto o cessione”, introdotto dall’art. 2, comma 1, del D.L. n. 11/2023 a decorrere dal 17 febbraio 2023.
Tuttavia, tale deroga è stata poi eliminata dal d.l. n. 39/2024: a decorrere dal 30 marzo 2024, quindi, anche per queste spese, sostenute a partire da tale data, è divenuto operativo il “blocco delle opzioni di sconto o cessione”.
Ciò posto, il Documento evidenzia, però, che anche per le spese sostenute a decorrere dal 30 marzo 2024 e sino al 31 dicembre 2025, vi è la (residua) possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito.
Possibilità che sussiste, in particolare, per le spese che rientrano nella norma transitoria di cui al comma 3 dell’art. 1 del D.L. n. 39/2024, che, in sostanza, mantiene l’esclusione dal “blocco delle opzioni” per gli interventi per i quali, entro il 29 marzo 2024, sia stata presentata la CILA-S o l’istanza di contributo per la ricostruzione.
In relazione a tale ultimo aspetto, il Documento “risolve” uno dei maggiori dubbi: al fine di rientrare nella norma transitoria, occorre aver presentato, entro il 29 marzo, sia la CILA-S sia la richiesta di contributo?
Dal tenore letterale della norma, le due condizioni risultano alternative tra loro, con la conseguenza che deve ammettersi l’esercizio delle opzioni di sconto o cessione per le spese detraibili sostenute a decorrere dal 30 marzo 2024 (i) sia se prima del 30 marzo risultino presentate sia la richiesta di titolo abilitativo sia l’istanza per la concessione di contributi; (ii) sia se, a tale data, risulti presentata solo l’istanza per la concessione di contributi o solo la richiesta di titolo abilitativo.
Resta ferma, poi, per le sole “zone del cratere” (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) la possibilità di poter continuare con l’esercizio delle suddette opzioni anche per gli interventi le cui istanze o dichiarazioni siano state presentate a decorrere dal 30 marzo 2024, seppur entro il limite di spesa pari a 400 milioni di euro per il 2024 (di cui 70 milioni per gli eventi verificatisi il 6 aprile 2009). Tale ammontare, tuttavia, non è destinato a finanziare anche le opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in caso di applicazione del superbonus “rafforzato” che, pertanto, in tali ipotesi, potrà essere utilizzato solo come detrazione diretta in dichiarazione dei redditi (in ogni caso, qualora le istanze o dichiarazioni siano antecedenti al 30 marzo 2024, anche il superbonus “rafforzato” deve intendersi compreso nella generale norma transitoria sopra richiamata).
Nell’ultima parte, infine, il Documento offre l’illustrazione pratica di un ampio ventaglio di casistiche di interventi che possono beneficiare della speciale disciplina Superbonus eventi sismici.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941