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11.04.2025 - lavori pubblici

SOCCORSO ISTRUTTORIO E DISCREZIONALITA’ DELLA STAZIONE APPALTANTE NELLA REDAZIONE DEGLI ATTI DI GARA

(Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 3 aprile 2024, n. 2894)

«Il soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui configge con il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti della gara d’appalto, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, dovendo conseguentemente rilevare che in presenza di una previsione chiara e della sua inosservanza da parte di un concorrente, l’invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio. Il soccorso istruttorio è inoperante ogni volta che vengano in rilievo omissioni di documenti o inadempimenti procedimentali richiesti a pena di esclusione dalla legge di gara, dato che la sanzione scaturisce automaticamente dalla scelta operata a monte dalla legge, senza che si possa ammettere alcuna possibilità di esercizio del potere di soccorso».

Il Consiglio di Stato osserva che il soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti della gara d’appalto, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, dovendo conseguentemente rilevare che in presenza di una previsione chiara e della sua inosservanza da parte di un concorrente, l’invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio (Consiglio di Stato, sez. V, 23 novembre 2022, n. 10325).

Il soccorso istruttorio è, pertanto, inoperante ogni volta vengano in rilievo omissioni di documenti o inadempimenti procedimentali richiesti a pena di esclusione dalla legge di gara, dato che la sanzione scaturisce automaticamente dalla scelta operata a monte dalla legge, senza che si possa ammettere alcuna possibilità di esercizio del potere di soccorso.

In questo caso l’integrazione non è consentita, risolvendosi altrimenti in un vulnus del principio di parità di trattamento.

Viceversa, sono sanabili eventuali sviste e/o errori di calcolo, sempreché esse emergono ictu oculi dalla documentazione depositata in sede di gara.

Laddove invece essi non emergano dalla documentazione già ritualmente depositata, occorrendo invece attingere a documentazione ulteriore, che l’offerente – per propria libera scelta – abbia ritenuto di non allegare alla domanda di partecipazione alla gara, si è evidentemente al di fuori del potere-dovere di soccorso istruttorio (pur considerato nella sua massima latitudine interpretativa), e si entra in quello dell’integrazione documentale postuma, evidentemente non consentito, in quanto contrastante con la par condicio competitorum.

Per tali ragioni, non è operabile il soccorso istruttorio riguardo la documentazione attestate lo svolgimento di un servizio aggiuntivo presso il Comune risolvendosi in un’integrazione postuma di una documentazione mancante ab origine, attestante il possesso di requisiti di capacità tecnico-professionale altrimenti non provati.

La medesima sentenza rileva, altresì, che nelle gare pubbliche la Stazione appaltante dispone di ampia discrezionalità nella redazione degli atti di gara ed è legittimata a introdurre disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti, purché tale scelta non sia eccessivamente ed irragionevolmente limitativa della concorrenza, in quanto correttamente esercitata attraverso la previsione di requisiti pertinenti e congrui rispetto allo scopo perseguito e risponda, quindi, ai parametri della ragionevolezza e della proporzionalità rispetto alla tipologia e all’oggetto dello specifico appalto (Consiglio di Stato, sez. III, 20 marzo 2020, n. 2004).

 

ALLEGATO: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 3 aprile 2024, n. 2894


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