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11.04.2025 - tributi

SCISSIONE SOCIETARIA – CREDITI D’IMPOSTA DA BONUS EDILIZI -LA LORO RIPARTIZIONE È RIMESSA ALLA VOLONTÀ DELLE PARTI

Nell’ambito di una operazione di scissione societaria, i crediti d’imposta della società scissa derivanti da bonus edilizi (i.e. Ecobonus e Superbonus) rappresentano un autonomo elemento del patrimonio dell’ente, che, come tale, può essere ripartito a discrezione delle parti coinvolte.

È questo il principio affermato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 82 del 27

marzo 2025.

Per giungere a tale conclusione, l’Amministrazione finanziaria richiama, anzitutto, la disciplina di riferimento in materia di scissione societaria.

In particolare, l’art. 173, comma 4, del TUIR, il quale individua specifici criteri di ripartizione delle posizioni soggettive facenti capo alla società scissa. La norma, difatti, stabilisce che le posizioni soggettive della società scissa, comprese quelle relative ai crediti e debiti d’imposta, sono ripartite tra la scissa e le beneficiarie della scissione in proporzione delle quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste.

Per contro, le altre poste dell’attivo patrimoniale possono, invece, essere liberamente ripartite tra le società coinvolte.

Nucleo della questione, dunque, è se i crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi (nello specifico crediti da ecobonus ex art. 14 del DL 63/2013 e crediti da superbonus ex artt. 119 e 121 del DL 34/2020) debbano essere qualificati come “posizioni soggettive” ai sensi dell’art.173, comma 4, del TUIR.

In tal caso, difatti, dovranno essere ripartiti secondo i criteri stabiliti dalla norma; altrimenti, potranno essere gestiti liberamente dalle società coinvolte nella scissione.

Ebbene, l’Agenzia delle Entrate chiarisce anzitutto cosa debba intendersi per “posizione soggettiva”: una situazione giuridica attiva o passiva generata dalla normativa sulle imposte dirette in capo alla scissa, quindi tutte quelle situazioni che avrebbero generato effetti nell’attività di misurazione del reddito della scissa nei periodi successivi alla scissione.

Ciò premesso, viene richiamata al proposito la precedente risposta a interpello n. 48/2024, ove era stata negata la natura di “posizioni soggettive” ai crediti d’imposta per ricerca e sviluppo,

affermando che potessero essere ripartiti liberamente tra le società come qualunque altra posta dell’attivo patrimoniale.

Ciò in quanto gli stessi non incidono sulle ordinarie modalità di determinazione del reddito imponibile e delle imposte sul reddito delle società coinvolte.

Dunque, assimilando ad essi i crediti d’imposta derivanti da interventi edilizi, viene rilevato che anche questi “non incidano sulle ordinarie modalità di determinazione del reddito imponibile e delle imposte sul reddito delle società coinvolte nell’operazione straordinaria e che, pertanto, non siano da ritenersi riconducibili tra le posizioni soggettive di cui al comma 4 dell’articolo 173 del Tuir, in quanto rappresentano un autonomo elemento del patrimonio della scissa che, come tale, è idoneo a essere oggetto di ripartizione, in sede di progetto di scissione, secondo la volontà delle parti”.


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