PROROGA DELLE OFFERTE IN GARA – NON E’ NECESSARIO UN ATTO FORMALE AMMINISTRATIVO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE
(Tar della Sardegna del 30 gennaio 2025, n. 52)
«Nella procedura di gara integralmente svolta tramite una piattaforma telematica, è la variazione stessa della procedura che manifesta la volontà provvedimentale della Stazione appaltante, non essendo necessario predisporre un atto a monte che giustifichi poi la modifica della procedura telematica»
La pronuncia in esame offre un interessante spunto in merito alla procedura telematica di gara e alla proroga delle offerte di gara.
Come noto, a partire dal 1° gennaio 2024 sono efficaci numerose disposizioni del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), in particolare quelle in tema di digitalizzazione, utilizzo delle Piattaforme telematiche, pubblicità degli atti di gara, trasparenza, accesso agli atti, e-procurement nazionale, Banca dati ANAC e Fascicolo Virtuale Operatore Economico (FVOE).
Nel caso di specie il ricorrente domanda l’annullamento dell’atto di aggiudicazione, lamentando la nullità dell’atto di proroga del termine di presentazione delle offerte, nonché la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 septies della l. n. 241/90 in quanto, a monte della disposta proroga, non vi sarebbe alcun atto amministrativo di natura provvedimentale proveniente dal Comune appaltante.
Inoltre, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 79, del d.lgs n. 50/2016, dell’art. 11 del bando di gara, dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, la violazione della par condicio, nonché l’eccesso di potere per istruttoria insufficiente, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e sviamento.
In sintesi, la ricorrente sostiene che la Stazione Appaltante ha disposto la proroga dei termini in assenza delle condizioni tipizzate dall’art. 79, del d.lgs. n. 50/2016, senza alcuna motivazione e, in ogni caso, in assenza di circostanze eccezionali idonee a giustificare la proroga di un termine in prossimità della sua scadenza (ossia un’ora e tredici minuti prima).
Nell’analizzare il ricorso il Tar osserva che l’Amministrazione ha disposto la proroga del termine di presentazione delle offerte mediante variazione sul sito internet istituzionale, nella pagina dedicata alla procedura, e da essa è derivata la comunicazione tramite PEC a tutti i partecipanti alla gara.
Ciò che rileva dal tenore della stessa PEC del 8 maggio 2023, depositata in giudizio dalla controinteressata, da cui emerge che dall’indirizzo PEC è stata generata automaticamente una comunicazione che avvisava tutti gli operatori economici della variante apportata dall’Amministrazione alla procedura di gara e, segnatamente, al termine di presentazione delle offerte.
Tale circostanza è ulteriormente evidenziata dal documento n. 9, depositato dall’Stazione Appaltante in data 5 aprile 2024, da cui si evincono i nominativi di tutti gli operatori economici (inclusa la ricorrente) che sono stati destinatari di tale comunicazione.
Inoltre, per i magistrati, trattandosi di procedura di gara integralmente svolta tramite una piattaforma telematica, è la variazione stessa della procedura che manifesta la volontà provvedimentale della Stazione appaltante, non essendo necessario predisporre, contrariamente a quanto indicato dalla società ricorrente, un atto a monte che giustifichi poi la modifica della procedura telematica.
Il Tar ribadisce quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa in ordine alla mancanza di tassatività delle due ipotesi di proroga del termine tipizzate dall’ art. 79, comma 3, d.lgs. n. 50/2016.
Ne consegue che possono darsi diverse circostanze che rendano insufficiente il termine concesso e che giustifichino un provvedimento discrezionale di differimento, la cui legittimità dovrà essere vagliata in concreto.
Nel caso di specie, è convincimento del Tar che non si possano muovere fondate censure all’agire della Stazione appaltante: quest’ultima ha apportato una minima modifica al termine finale di presentazione delle domande, garantendo la parità di trattamento a tutti gli operatori economici, tempestivamente informati della proroga stessa. Questi ultimi, considerata anche la tipologia di gara, avrebbero potuto agevolmente sfruttare a loro volta il maggior lasso temporale concesso per apportare eventuali modifiche alla propria offerta qualora lo avessero reputato conveniente od opportuno.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti lo dichiara improcedibile non ravvisandosi alcuna illegittimità nella decisione della Stazione appaltante di prorogare il termine per la presentazione delle offerte.
Gli uffici di Ance Brescia sono a disposizione per eventuali chiarimenti
ALLEGATO: 04B.02 ALLEGATO Tar della Sardegna del 30 gennaio 2025, n. 52
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