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24.03.2025 - lavori pubblici

PARERE MIT – SUBAPPALTO DI LAVORAZIONI SCORPORABILI, DI IMPORTO INFERIORE AL 10%, NON INDICATE COME CATEGORIE SIOS IN SEDE DI GARA – DISTINZIONE TRA FASE PROGETTUALE, FASE DI GARA E FASE ESECUTIVA

Con il parere n. 3214 del 27 febbraio 2025, il MIT ha fornito chiarimenti sulla possibilità di autorizzare il subappalto di lavorazioni scorporabili, di importo inferiore al 10%, non indicate come categorie SIOS in sede di gara. In particolare, è stato richiesto se tali lavorazioni – pur presenti nei lavori – possano essere subappaltate a imprese qualificate in categorie specialistiche (es. OS21), pur essendo ricomprese nella categoria prevalente (es. OG3), unica indicata nella documentazione di gara.

La risposta del MIT evidenzia che, ai fini della qualificazione, vi è una distinzione tra fase progettuale, documentazione di gara ed esecuzione: le lavorazioni inferiori al 10% vengono accorpate alla categoria prevalente solo per la partecipazione alla gara, ma restano rilevanti in fase esecutiva. Tuttavia, nel caso in cui in tutte le fasi precedenti (progetto, gara, esecuzione) sia stata indicata un’unica categoria (OG3), non è possibile ora evidenziare o certificare altre categorie (es. OS21), nemmeno per l’emissione del CEL.

Ad avviso dell’ANCE, gli effetti di tale impostazione espongono l’appalto ad un deficit di qualificazione nella fase esecutiva, con conseguenti criticità realizzative. Pertanto, occorrerebbe ripristinare, in via normativa, la soglia minima di scorporo delle categorie, oggi abrogata, pari a 150.000 euro (corrispondente alla soglia di obbligatorietà della SOA).

Per maggiori informazioni, si rimanda al testo del Parere (clicca qui).

Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

 


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