PARERE MIT – STAND STILL OBBLIGATORIO NELLE GARE SOPRASOGLIA DIVISE IN LOTTI
Ance Brescia informa che con il parere n. 3120/2025, il supporto giuridico del MIT ha fornito chiarimenti sull’applicabilità del termine dilatorio di 35 giorni (stand still) nei contratti di importo sotto-soglia derivanti da procedure di gara sopra-soglia.
In particolare, è stato richiesto se, in una procedura suddivisa in lotti, sia possibile applicare l’esenzione dal termine dilatorio per un lotto aggiudicato a un importo inferiore alla soglia di rilevanza europea.
Si ricorda, a tal proposito, che il principio dello stand still prevede che la firma del contratto possa avvenire solo dopo un periodo prestabilito dall’ultima comunicazione di aggiudicazione. La disciplina, contenuta nel nuovo codice appalti (artt. 18 e 55), si applica espressamente agli appalti sopra-soglia.
La risposta del MIT evidenzia che, ai sensi dell’art. 14, comma 9, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, quando l’importo cumulato dei lotti raggiunge le soglie di rilevanza europea, le disposizioni delle procedure sopra-soglia, incluso il termine dilatorio, si applicano anche ai singoli lotti sotto-soglia.
Per maggiori informazioni, si rimanda al testo del Parere (clicca qui).
Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti
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