PARERE MIT – ESECUZIONE DEL CONTRATTO E UNICA GARANZIA PER DANNI ALLE OPERE E RCT
Ance Brescia comunica che il Supporto Giuridico del MIT con il parere n. 3343 del 3 aprile 2025 conferma che la copertura assicurativa ex art. 117, comma 10, D. Lgs. n. 36/2023 deve contenere sia la copertura per i danni alle opere e i rischi da responsabilità civile verso terzi, quindi entrambe le garanzie, anche per importi contrattuali minimi.
Nel caso analizzato, l’amministrazione pone una domanda molto concreta, partendo da un’ipotesi pratica: in presenza di un contratto da 50.000 euro, l’esecutore deve presentare una polizza assicurativa per danni alla stazione appaltante pari all’importo contrattuale. Ma per quanto riguarda la copertura di responsabilità civile verso terzi (RCT), la norma prevede un massimale pari al 5% della somma assicurata: quindi 2.500 euro oppure, come sembra emergere dal testo, un massimale minimo comunque non inferiore a 500.000 euro? Inoltre: è necessaria un’unica polizza o si possono presentare due garanzie distinte?
Il MIT ha innanzitutto chiarito che l’art. 117, comma 10, del Codice dei contratti impone all’esecutore di costituire una polizza che includa due coperture:
- copertura per i danni subiti dalla stazione appaltante per danneggiamento o distruzione di opere (anche preesistenti);
- copertura per responsabilità civile verso terzi, con massimale pari al 5% della somma assicurata ma comunque non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 5.000.000 euro.
Ne consegue che anche per contratti di importo molto ridotto (es. 50.000 euro), la garanzia RCT non può essere parametrata al 5%, ma deve comunque rispettare il limite minimo di 500.000 euro, come espressamente previsto dalla norma.
Il MIT precisa, inoltre, che la polizza deve essere unica, ossia contenere entrambe le coperture assicurative richieste, in coerenza con quanto previsto dal comma 12 dello stesso articolo, che rinvia agli schemi ministeriali standard.
Tuttavia, in una lettura sistematica e in linea con il principio della fiducia ex art. 2 del Codice, la stazione appaltante può ritenere conforme anche la presentazione di più polizze distinte, purché, nella sostanza, siano rispettati tutti i requisiti richiesti dall’art. 117, comma 10, e siano compatibili con i modelli previsti dal legislatore.
Si ricorda che il Codice al comma 10 dell’art. 117 dispone che l’esecutore costituisca, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa che copra:
- i danni alle opere e agli impianti, anche preesistenti;
- la responsabilità civile verso terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, con massimale:
- pari al 5% dell’importo assicurato per le opere;
- non inferiore a 500.000 euro;
- non superiore a 5.000.000 euro.
La copertura decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di collaudo provvisorio o regolare esecuzione, o comunque trascorsi 12 mesi dalla fine lavori. Se è previsto un periodo di garanzia, la copertura iniziale deve essere sostituita da una polizza postuma, che copra anche i rischi connessi agli interventi di sostituzione o rifacimento delle lavorazioni.
Infine, è previsto che l’omesso pagamento del premio da parte dell’esecutore non incide sulla validità della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
Pertanto, in linea con il parere MIT, la polizza deve essere unica e includere sia la copertura per danni alle opere sia la copertura RCT con massimale da 500.000 a 5.000.000 euro, anche se il contratto è di importo inferiore. Inoltre, la garanzia RCT non può essere parametrata semplicemente al 5% se ciò comporta il superamento dei limiti previsti.
Sono ammissibili più polizze (anziché un’unica polizza cumulativa), purché il contenuto assicurativo complessivo sia conforme alla norma.
La copertura decorre dalla consegna lavori e si estende fino al collaudo o 12 mesi dalla fine lavori.
Per le stazioni appaltanti e per i RUP, ciò implica la necessità di verificare attentamente i contenuti delle polizze, richiedere prodotti assicurativi conformi agli schemi ministeriali e non accettare massimali impropriamente ridotti.
Allo stesso tempo, occorre valutare in modo flessibile la forma documentale, riconoscendo la validità di coperture articolate su più contratti assicurativi, purché rispettino il contenuto sostanziale richiesto dalla norma.
Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.
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