MINISTERO DEL LAVORO – ASSUNZIONI AGEVOLATE – BONUS DONNE – PUBBLICAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE ATTUATIVO
Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il decreto attuativo del c.d. Bonus Donne, di cui all’art. 23 del c.d. decreto Coesione, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95/2024.
ANCE nazionale, con una sua nota, ha provveduto ad illustrare le disposizioni del decreto di maggiore interesse per le imprese edili.
In primo luogo, l’Associazione ricorda come il citato articolo 23 preveda che, al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell’ambito della ZES, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono le lavoratrici è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della specifica spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
In particolare, tale beneficio si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della ZES, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
Il beneficio relativo alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della ZES, è subordinato alla decisione di autorizzazione della Commissione europea C (2025) 649 final del 31 gennaio 2025.
Per beneficiare della misura in esame, le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
Sono esclusi dall’applicazione del beneficio:
– i soggetti che soddisfano i requisiti di “impresa in difficoltà” di cui al punto 18 dell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 2014/651;
– i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all’articolo 16 del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 46 della legge n. 234/2012;
– i rapporti di apprendistato.
L’esonero in esame non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione, in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 216/2023.
Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015, la fruizione dell’esonero contributivo di cui al presente decreto è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, e successive modificazioni.
L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto in esame (che fa riferimento alle assunzioni di donne residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno) che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge n. 223/1991, nella medesima unità operativa o produttiva.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero in esame o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Con riferimento alle modalità di presentazione delle domande di fruizione e misura del beneficio, il decreto interministeriale precisa che tali domande devono essere inoltrate, esclusivamente in via telematica, all’INPS nei modi e termini che verranno fissati dall’Istituto con apposite istruzioni. La domanda di fruizione e misura del beneficio deve contenere le seguenti informazioni:
- a) dati identificativi dell’azienda;
- b) dati identificativi della lavoratrice assunta o da assumere, ivi inclusa la residenza;
- c) tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;
- d) retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
- e) dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, con la quale egli esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento alla singola lavoratrice.
La domanda deve essere presentata prima di assumere i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto in esame, che fa riferimento alle assunzioni di donne residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno.
Pertanto, le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio.
Il decreto in esame dispone che la domanda per la fruizione dell’incentivo è trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all’INPS. A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all’ammontare previsto dell’incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di dieci giorni per provvedere all’assunzione che dà titolo all’incentivo e ai connessi adempimenti telematici obbligatori.
Le domande di fruizione dell’esonero rispetto alle assunzioni cui all’articolo 2, commi 1 e 3, del decreto in esame sono trasmesse all’INPS che procede ad accantonare, nei limiti delle disponibilità, le risorse necessarie per il finanziamento della misura.
Le domande sono verificate dall’INPS, tenuto conto delle disponibilità finanziarie a livello territoriale comunicate dall’autorità di gestione del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Se la verifica dei requisiti di ammissione richiesti nella domanda dà esito positivo, il datore è ammesso a beneficiare dell’esonero in esame.
A fronte dell’ammissione, l’INPS quantifica gli importi erogabili per ciascuna annualità al singolo datore di lavoro istante, provvedendo ad accogliere le richieste solo se sussiste sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per i 12 o 24 mesi di agevolazione. La quantificazione è funzionale all’aggregazione degli importi erogabili ogni anno, onde agevolare il monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa previsti dall’articolo 23, comma 4, primo periodo, del decreto Coesione, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, come incrementato dall’articolo 1, comma 405, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
L’esonero è pari al versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’ammontare dell’agevolazione non può in ogni caso superare il 50% dei costi salariali, così come definiti al punto 31 dell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 2014/651.
L’INPS provvede al monitoraggio, inviando trimestralmente la rendicontazione del numero di domande accolte e dei relativi oneri al Ministero del lavoro e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dall’attività di monitoraggio dovesse risultare o prospettarsi come prossimo il raggiungimento dei limiti di spesa previsti dalla legge, l’INPS non accoglie ulteriori domande e ne dà immediata comunicazione al Ministero del lavoro e al Ministero dell’economia e delle finanze.
I datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dell’esonero contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti, nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta ferma la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.
Allegato: Bonus Donne Decreto – Testo allegato
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