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11.04.2025 - lavori pubblici

L’ERRORE NELLA QUALIFICAZIONE DEI LAVORI DETERMINA L’INVALIDITÀ DELLA GARA

(TAR Campania, Sezione prima, sentenza del 17 marzo 2025, n. 2181)

La sentenza n. 2181/2025 del TAR Campania affronta una complessa vicenda amministrativa legata all’annullamento in autotutela di una procedura negoziata per l’affidamento di lavori pubblici nel Comune di Caserta. Di seguito, vengono analizzati i principali aspetti giuridici della pronuncia.

Il Contesto della Controversia

La società Baia S.r.l.S. aveva impugnato il provvedimento del Comune di Caserta (D.D. n. 712/2024), che disponeva l’annullamento in autotutela della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di riqualificazione urbana nella zona antistante la Chiesa di San Rocco a Casertavecchia. L’annullamento era motivato dall’erronea individuazione, nella lex specialis di gara, della categoria di lavori OG3 (opere stradali), anziché OG2 (restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela). Tale errore era stato evidenziato dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio (APAB) e dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR.

La Legittimità dell’Autotutela Amministrativa

Il TAR ha confermato la legittimità dell’annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, rilevando che:

  • Errore nella Lex Specialis: La lex specialis richiedeva il possesso della categoria OG3, nonostante i lavori riguardassero un bene immobile sottoposto a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali). Tale errore ha determinato l’illegittimità dell’intera procedura.
  • Preminenza dell’Interesse Pubblico: L’annullamento è stato ritenuto necessario per salvaguardare il patrimonio culturale e garantire che i lavori fossero eseguiti da un operatore adeguatamente qualificato, in conformità al principio di legalità.
  • Tempestività: L’atto di autotutela è stato adottato entro il termine annuale previsto dall’art. 21-nonies, considerando come dies a quo la data dell’aggiudicazione definitiva.

L’Impatto dell’Errore sulla Procedura di Gara

L’erronea individuazione della categoria OG3 ha avuto conseguenze rilevanti:

  • Violazione del Sistema di Qualificazione: Il sistema delle categorie SOA, disciplinato dal D.P.R. n. 207/2010, è inderogabile e vincola le stazioni appaltanti nell’individuazione delle qualificazioni richieste.
  • Principio di Concorrenza: La scelta errata ha limitato l’accesso alla gara alle imprese qualificate per la categoria OG3, escludendo quelle abilitate per la categoria OG2 e violando il principio di parità tra concorrenti.
  • Invalidità Derivata: L’illegittimità della lex specialis si è riflessa su tutti gli atti successivi, inclusa l’aggiudicazione.

Esclusione delle Censure Sollevate dalla Ricorrente

Il TAR ha respinto le principali censure mosse dalla società ricorrente:

  • Violazione del Termine previsto dall’art. ex 21-nonies L. n. 241/90:

Il termine di 12 mesi previsto dalla disposizione richiamata è stato rispettato, poiché l’annullamento ha riguardato l’aggiudicazione definitiva e non la procedura iniziale.

«La suggestiva evocazione di un superamento del limite temporale è smentita dal rilievo che oggetto di autoannullamento è l’aggiudicazione (approvata con D.D. n. 603 del 31/5/2024) e il conseguente impegno di spesa, di guisa che l’atto di autotutela (D.D. n. 712 del 10/07/2024) è tempestivo, restando sullo sfondo la circostanza che il vizio derivi, a monte, dall’illegittimità della legge di gara (indetta con D.D. n. 697 del 31/05/2023, anch’essa oggetto di ritiro), esigendo l’art. 21 nonies cit. , ai fini dell’annullamento, solo un “ provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies ”, senza ulteriori distinzioni, da ciò logicamente inferendosi l’irrilevanza del carattere “originario” o “derivato” della ragione di illegittimità che lo affligge».

  • Omessa Comunicazione di Avvio:

La gravità del vizio riscontrato ha reso superflua la comunicazione preliminare, in quanto il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

Di conseguenza, risulta già compromessa in via teorica la rilevanza dell’apporto partecipativo che la società avrebbe potuto offrire; a riguardo, peraltro, la ricorrente si limita a richiamare in modo generico e insufficiente eventuali accorgimenti esecutivi.

Sul punto è opportuno rammentare che “il privato ètenuto ad indicare o allegare gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento, onde non ridurre la comunicazione di avvio del procedimento “a mero rituale formalistico” (Cons. Stato, Sez. III, 04/11/2024, n. 8765).

  • Domanda Risarcitoria

Le richieste risarcitorie sono state rigettate per mancanza dei presupposti giuridici e probatori: «Quanto alle domande risarcitorie azionate dalla ricorrente, la reiezione, riguardo al ristoro dei danni richiesti a titolo di responsabilità aquiliana (si impone – oltreché quale conseguenza dell’inesistenza del presupposto della necessaria illegittimità del provvedimento – per effetto dell’assenza di specifiche allegazioni idonee a comprovarne l’an e il quantum».

Considerazioni Finali

La sentenza evidenzia l’importanza del rispetto delle norme in materia di qualificazione degli operatori economici e tutela del patrimonio culturale nelle procedure pubbliche. L’errata individuazione delle categorie SOA non solo compromette la legittimità degli atti amministrativi, ma mina anche i principi fondamentali di concorrenza e trasparenza.

Questa pronuncia rappresenta un monito per le stazioni appaltanti sull’obbligo di un’attenta predisposizione degli atti di gara, al fine di evitare contenziosi e garantire il corretto svolgimento delle procedure pubbliche.

 

ALLEGATO: TAR Campania, Sezione prima, sentenza del 17 marzo 2025, n. 2181


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