LEGGE DI BILANCIO 2025 – TRASFERTA – CONTRIBUZIONE, TASSAZIONE E DEDUCIBILITA’ – TRACCIABILITA’ DEI RIMBORSI SPESE DEI DIPENDENTI – LEGGE 30 DICEMBRE 2024, N. 207
La legge n. 207 del 30 dicembre 2024 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” ha introdotto nuove regole per il trattamento contributivo e fiscale delle spese di trasferta e dei rimborsi relativi a vitto, alloggio, viaggio e trasporto.
Nello specifico, l’art. 1, comma 81 della suddetta legge ha modificato l’art. 51, comma 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi, disponendo che i rimborsi delle spese sostenute dai lavoratori dipendenti per trasferte o missioni per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea non concorrono a formare il reddito soltanto se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate (personali o aziendali), assegni bancari e circolari.
Pertanto, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, le spese di trasferta dei lavoratori dipendenti potranno essere rimborsate in regime di esenzione fiscale soltanto se effettuate tramite strumenti di pagamento tracciabili. L’obbligo comprende anche i rimborsi per autoservizi pubblici non di linea, come taxi e noleggio con conducente.
Inoltre, la norma è intervenuta modificando anche l’art. 95 del Testo Unico delle imposte sui redditi relativo alla deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro nonché l’art. 180, comma 2 riguardante le spese di rappresentanza. Il suddetto principio della tracciabilità dei pagamenti, pertanto, si applica anche ai fini della deducibilità delle spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposte ai lavoratori autonomi nonché per le spese di rappresentanza, nei limiti previsti.
Alla luce di tale normativa, è necessario valutare ed eventualmente adeguare le prassi aziendali alle nuove disposizioni. Diversamente, qualora il pagamento delle suddette spese venga effettuato tramite mezzi di pagamento non tracciabili, il rimborso effettuato al lavoratore dovrà essere assoggettato a imposte e contributi e non potrà essere dedotto dal reddito d’impresa.
Segnaliamo che rimane esclusa dall’applicazione della nuova normativa, la corresponsione della diaria di trasferta prevista dall’art. 8 del CCPL per la Provincia di Brescia, alle condizioni e secondo i limiti ivi previsti. Infatti, la norma non ha modificato il regime relativo all’esclusione dal reddito di lavoro dipendente delle indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale, nel limite di € 46,48 per le trasferte effettuate all’interno del territorio nazionale e € 77,46 per le trasferte effettuate all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto. Tale limite, in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto.
In attesa dei chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate dovrà emanare sul punto, il servizio sindacale di ANCE Brescia rimane a disposizione delle imprese per ogni approfondimento, nonché per la valutazione delle prassi aziendali attuali e del loro adeguamento alla nuova disciplina.
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