LEGGE DI BILANCIO 2025 – RIDUZIONE ALIQUOTE IRPEF – INNALZAMENTO SOGLIA ESENZIONE FRINGE BENEFIT – DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITA’ – DETASSAZIONE WELFARE AZIENDALE – LEGGE 30 DICEMBRE 2024, N. 207
La legge n. 207 del 30 dicembre 2024 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 43, della Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, ha previsto importanti misure di interesse per i datori di lavoro e i lavoratori dipendenti. In attesa dei necessari chiarimenti da parte dei competenti istituti, riassumiamo di seguito le principali modifiche introdotte:
Revisione aliquote IRPEF (art. 1, comma 2)
La legge conferma in modo strutturale la rimodulazione delle aliquote IRPEF, già introdotta per il 2024, che prevede l’accorpamento dei primi due scaglioni di reddito. Pertanto, le attuali aliquote, che passano da quattro a tre, sono le seguenti:
Aliquota IRPEF | Reddito imponibile |
23% | Fino a 28.000 euro |
35% | Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro |
43% | Oltre 50.000 euro |
Taglio del cuneo fiscale
Viene confermato e reso strutturale il taglio del cuneo fiscale per i redditi medio-bassi ed esteso anche ai redditi fino a 40.000 euro. Con la nuova legge di bilancio il taglio del cuneo resta contributivo per i redditi fino a 20.000 euro mentre per i redditi tra 20.000 e 40.000 euro il taglio diventa fiscale, con una detrazione fissa di 1.000 euro fino a 32.000 euro, detrazione che diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi tra i 32.000 e i 40.000 euro.
Detassazione premi di produttività (art.1, co.385)
La legge ha confermato anche per l’ulteriore triennio 2025-2027 l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’Irpef al 5% (anziché di quella a regime del 10%) sulle somme erogate a titolo di premi di risultato o partecipazione agli utili di impresa, su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro, corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e che abbiano percepito nell’anno di imposta precedente redditi da lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 euro.
Misure fiscali in materia di welfare aziendale (art.1, co.390-391)
Il provvedimento conferma, anche per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, l’innalzamento a 1.000 € annui (rispetto al limite ordinario di 258,23 €) della soglia di esenzione fiscale dei beni e servizi prestati ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro, nonché delle somme da questi erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette delle utenze domestiche (acqua, energia e gas), dell’affitto dell’abitazione principale o degli interessi sul mutuo per la prima casa. Tale limite è elevato a 2.000 € annui per i dipendenti con figli a carico.
Nuova esenzione per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (art.1, co.386-388)
Viene inoltre introdotto un nuovo fringe benefit a favore dei dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025 che trasferiscano la residenza oltre 100 km dal precedente luogo di residenza e che, nell’anno precedente all’assunzione, abbiano conseguito redditi non superiori a 35.000 euro. A favore di questi, per i primi 2 anni dalla data di assunzione, vengono escluse dalla determinazione del reddito del lavoratore dipendente tassato ai fini Irpef, le somme erogate o rimborsate dal datore per il pagamento dei canoni di locazione o delle spese di manutenzione dell’abitazione di nuova residenza, sono ad un ammontare massimo pari a 5.000 euro annui.
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