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08.01.2025 - lavori pubblici

LEGGE DI BILANCIO 2025 E DL AIUTI – PROROGA ANCHE PER L’ANNO IN CORSO DEL MECCANISMO STRAORDINARIO DI ADEGUAMENTO DEI PREZZI NEI LAVORI PUBBLICI

Ance Brescia comunica che è già in vigore il Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, convertito in Legge 30 dicembre 2024 n. 207, c.d. “Milleproroghe 2025”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2024, n. 302. Il consueto provvedimento annuale dispone la proroga dei termini per scadenze afferenti i singoli ministeri.

In tema di appalti pubblici, la Legge di bilancio 2025 di cui alla Legge 30/12/2024, n. 207 prevede la modifica dell’art. 26 del D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti), il quale reca disposizioni per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione negli appalti pubblici. In particolare, l’art. 1, comma 532, della legge proroga le misure previste dall’art. del D.L. 50/2022, riguardanti l’adeguamento dei prezzi dei materiali, ai lavori eseguiti o contabilizzati anche nell’anno attuale, fino al 31/12/2025.

Una prima modifica riguarda gli appalti con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 ed è volta a prorogare al 31 dicembre 2025 la possibilità di adottare lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall’articolo 216, comma 27-ter del d.lgs. 50/2016.

Le variazioni da considerarsi sono quelle in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, applicando i prezzari di cui al comma 2 dell’art. 26 aggiornati annualmente ai sensi dell’art. 23, comma 16, terzo periodo, del d.lgs. 50/2016.

Gli eventuali minori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari rimangono nella disponibilità della stazione appaltante fino a quando non siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, per essere utilizzati nell’ambito del medesimo intervento. Su questo punto, Ance ha già espresso le proprie perplessità che saranno illustrate di seguito.

È prevista, inoltre:

  • l’utilizzabilità da parte delle stazioni appaltanti, ai fini del presente comma, delle somme derivanti da eventuali rimodulazioni del quadro economico degli interventi nonché della programmazione triennale ovvero dell’elenco annuale.
  • la possibilità per l’anno 2025 la possibilità, nei casi di insufficienza delle risorse, di accedere al riparto del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche; le modalità di accesso allo stesso e i criteri di assegnazione delle risorse per gli aventi diritto sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il 31 gennaio 2025.

Si interviene anche sugli appalti pubblici di lavori, compresi gli accordi quadro, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 che non abbiano accesso al Fondo, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2024.

La legge di Bilancio 2025 prevede anche la proroga per:

  • gli accordi-quadro di lavori derivanti da offerte comprese entro il 31 dicembre 2021, di cui al comma 8 dell’articolo 26, sia con riferimento a quelli menzionati al primo periodo del comma – cioè, non ancora avviati alla data di entrata in vigore dell’articolo 26 (18 maggio 2022) – sia con riferimento a quelli menzionati all’ultimo periodo – cioè, quelli già in corso di esecuzione a quella medesima data;
  • per gli appalti di lavori nonché gli accordi-quadro delle società del Gruppo RFI, dell’Anas e degli altri soggetti operanti nei settori speciali che non applicano prezzari regionali;
  • per i contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo RFI e ANAS, già in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore dell’art. 26, di cui al comma 12 del medesimo articolo, estendendo all’anno 2025 la possibilità di apportare un incremento forfettario del 20 per cento. Ciò, però, ad esclusione degli interventi di cui all’articolo 18, comma 2 del cd D.L. “Asset”, n. 104/2023, convertito con Legge 136/2023. Per questi interventi, infatti, era previsto uno specifico meccanismo a copertura dei maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi, ma solo fino al 2024. La mancata proroga di quest’ultimo termine evidenzia notevoli criticità applicative, anche con riferimento all’incremento del 20% prima cennato, che, in linea di principio, non può comunque comprendere gli interventi di cui al predetto art. 18, comma 2, del D.L. Assett.

Per facilità di lettura delle nuove disposizioni si propone il seguente schema:

Art. 26, comma 6-bis, del D.L. 50/2022

Applicazione prezzari aggiornati per adozione SAL e riconoscimento dei maggiori importi da parte della s.a. nella misura del 90%

Data presentazione offerte Entro il 31/12/2021
Date entro le quali sono eseguiti, contabilizzati o annotati i lavori sul libretto delle misure Dal 01/01/2023 al 31/12/2025
Art. 26, comma 6-ter, del D.L. 50/2022

Applicazione prezzari aggiornati per adozione SAL e riconoscimento dei maggiori importi da parte della s.a. nella misura del 80%

Data presentazione offerte  Tra il 01/01/2022 e il 30/06/2023
Date entro le quali sono eseguiti, contabilizzati o annotati i lavori sul libretto delle misure Dal 01/01/2023 al 31/12/2025

 

Una novità riguarda le eventuali economie derivanti dalle rimodulazioni al ribasso legate alla diminuzione dei prezzi. La norma dispone che tali minori importi «rimangono nella disponibilità della stazione appaltante fino a quando non siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, per essere utilizzati nell’ambito del medesimo intervento». Ance ritiene che la conferma del meccanismo di adeguamento dei prezzi rappresenti «un risultato assai importante, fortemente atteso dagli operatori, che tiene conto anche dell’intensa azione associativa svolta a tal fine». Lascia invece perplessi la novità che riguarda il congelamento delle eventuali economie. La norma, secondo Ance, «oltre a rivelarsi in contrasto con la ratio ispiratrice del Dl “Aiuti” appare opinabile anche sul piano più squisitamente giuridico, in quanto, laddove possa dar luogo ad una modifica in peius dei prezzi contrattuali originari, tale effetto risulterebbe disancorato da qualunque clausola in tal senso nelle procedure di gara “a monte” dei contratti stessi». Sulla questione, la presidente Brancaccio è intervenuta annunciando pertanto che si muoverà per «avviare un’azione di sensibilizzazione degli interlocutori istituzionali, volta a trovare le più opportune soluzioni».

Nella manovra finanziaria vengono, inoltre, incrementate anche le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche a 300 milioni di euro per l’anno 2025 e 100 milioni per l’anno 2026, in luogo dei precedenti 100 milioni già stanziati per l’anno 2025.

Per quanto riguarda il Fondo adeguamento prezzi di cui all’art. 26, comma 6-quater, del decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022, Ance Brescia ricorda, con l’occasione, anche la scadenza al 31 gennaio 2025 della presentazione delle istanze di accesso. In particolare, come previsto dall’art. 3 del Decreto Ministeriale del 28 febbraio 2024, l’ultima finestra temporale utile per presentare l’istanza di accesso al Fondo è compresa tra il 1° gennaio 2025 e il 31 gennaio 2025. 

Il provvedimento disciplina le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo e si applica:

  • agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, limitatamente ai Sal emessi dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;
  • agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, che non abbiano accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili, limitatamente alle lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;

Operativamente, i soggetti interessati dovranno presentare un’istanza telematica, attraverso l’apposita piattaforma dedicata, alla Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del MIT. La piattaforma informatica dedicata per la compilazione delle richieste di accesso al Fondo sarà operativa fino al 31 gennaio 2025, alle ore 23:59. Le richieste compilate nella piattaforma devono essere scaricate, firmate digitalmente dal legale rappresentante (o dal delegato) della Stazione appaltante ed inviate all’indirizzo PEC adeguamentoprezzi.dgespa@pec.mit.gov.it.

Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

 


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