LE STAZIONI APPALTANTI POSSONO DISCOSTARSI DAL PARERE PRECONTENZIOSO ANAC
(Tar Lazio, sez. I quater, sentenza 17 gennaio 2025, n. 845)
«Anche nel regime dell’art. 220, comma 1, d.lgs. n. 36/2023, le stazioni appaltanti restano legittimate a non conformarsi al parere di precontenzioso dell’Anac, con la conseguenza che quest’ultimo, data la sua natura non vincolante, non è di per sé idoneo ad arrecare alcun pregiudizio agli operatori economici coinvolti nella vicenda in relazione alla quale tale parere viene reso. È quindi inammissibile per carenza dell’interesse ad agire il ricorso proposto esclusivamente avverso il parere di precontenzioso dell’Anac, a prescindere dall’impugnativa degli atti adottati dalla stazione appaltante dopo la ricezione del parere, non potendo la parte ricorrente comunque trarre alcun beneficio concreto e immediato dall’annullamento del parere impugnato» (Tar Lazio, sez. I quater, sentenza 17 gennaio 2025, n. 845).
Il Tar Lazio ha rilevato che non è vincolante e non deve essere impugnato il parere di precontenzioso reso dall’ANAC ex art. 211, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nei confronti dell’impresa che non ha mai consentito ad attenersi a quanto in esso stabilito, ai sensi della disposizione da ultimo richiamata.
Nell’ambito della disciplina di cui all’ art. 211, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 si ritiene quindi che l’onere di immediata impugnazione previsto dalla disposizione in esame vada circoscritto alla sola ipotesi in cui tutte le parti interessate abbiano preventivamente prestato il consenso ad attenersi al parere dell’ANAC (Consiglio di Stato sez. V, 29 marzo 2021, n. 2586)
Anche nel regime dell’art. 220, comma 1, d.lgs. n. 36/2023, le stazioni appaltanti restano legittimate a non conformarsi al parere di precontenzioso dell’Anac, con la conseguenza che quest’ultimo, data la sua natura non vincolante, non è di per sé idoneo ad arrecare alcun pregiudizio agli operatori economici coinvolti nella vicenda in relazione alla quale tale parere viene reso. È quindi inammissibile per carenza dell’interesse ad agire il ricorso proposto esclusivamente avverso il parere di precontenzioso dell’Anac, a prescindere dall’impugnativa degli atti adottati dalla stazione appaltante dopo la ricezione del parere, non potendo la parte ricorrente comunque trarre alcun beneficio concreto e immediato dall’annullamento del parere impugnato.
Se, infatti, la modifica legislativa ha espressamente affermato il potere delle stazioni appaltanti di non conformarsi al parere dell’Autorità , nell’ottica di valorizzare e promuovere l’autonomia decisionale e la responsabilità delle s.a. (su cui grava il solo obbligo di non ignorare il parere, dovendo motivare le ragioni per cui scelgono di seguirlo o meno) –, è chiaro che il parere di precontenzioso non è di per sé idoneo ad arrecare alcun pregiudizio agli operatori economici coinvolti nella vicenda in relazione alla quale detto parere viene reso ( Tar Lazio, sez. I-quater, sentenza 26 marzo 2024, n. 5973 e Tar Lazio, sez. I-quater, sentenza 19 luglio 2024 n. 14802).
Orientamenti giurisprudenziali conformi:
Tar Lazio, sez. I-quater, sentenza 26 marzo 2024, n. 5973 Tar Lazio, sez. I-quater, sentenza 19 luglio 2024 n. 14802
ALLEGATO: Tar Lazio, sez. I quater, sentenza 17 gennaio 2025, n. 845
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