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20.01.2025 - lavori pubblici

ISCRIZIONE NELLA “WHITE LIST” COME CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DI UN PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA

(Consiglio di Stato, sezione V, 20 dicembre 2024, n. 10256)

«La disciplina introdotta dall’articolo 1, commi da 52 a 57, della legge 6 novembre 2012, n. 190 è inderogabile solo nel senso che, ai fini della partecipazione alle gare aventi a oggetto le attività contemplate dal comma 53, è necessariamente richiesta l’iscrizione all’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (“white list”). Essa, però, non esclude che, in relazione a procedure selettive concernenti altre tipologie di lavorazioni, le stazioni appaltanti possano richiedere nella lex specialis, nell’ambito della propria discrezionalità tecnica, il requisito in questione come elemento di valutazione dell’offerta, nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza».

La sentenza in esame ha ritenuto che il criterio valutativo ancorato al possesso del requisito della iscrizione nella “white list” rispettasse i principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza, prevedendo l’assegnazione di soli 2 punti a fronte degli 85 complessivamente attribuibili per il merito tecnico dell’offerta.

Secondo i giudici di Palazzo Spada è sbagliato affermare che l’iscrizione alle white list debba essere valorizzata solo nelle gare relative alle lavorazioni per cui il possesso della certificazione è necessario a pena di esclusione.  Difatti, la norma di riferimento (art. 1, commi 52 -57 dell’art della legge n. 190/2012) «non esclude che, in relazione a procedure selettive concernenti altre tipologie di lavorazioni, la lex specialis possa individuare il requisito in questione come elemento di valutazione dell’offerta». E dunque è legittimo l’operato della stazione appaltante che decide «di valorizzare, in chiave qualitativa, l’iscrizione nella white list».

«Nell’ambito della propria discrezionalità tecnica – «la stazione appaltante può, del resto, conformare la disciplina di gara in modo da attribuire valore premiale anche a requisiti soggettivi dell’operatore economico, idonei a “illuminare” sulla qualità e affidabilità dell’offerta, purché nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza, non essendo configurabile, in termini generali, un divieto assoluto di commistione tra criteri soggettivi di partecipazione e elementi oggettivi di valutazione dell’offerta (Cons. Stato, Sez. V, 17/2/2022, n. 1186; 17/3/2020, n. 1916; Sez. III, 23/2/2023, n. 1887; 11/3/2019, n. 1635)».

A conferma di tale interpretazione, i giudici osservano che il nuovo codice dei contratti pubblici (art. 108, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023) «prevede, del resto, che l’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sia valutata sulla base di criteri oggettivi, basati, tra l’altro, su aspetti “sociali”, connessi all’oggetto dell’appalto. E non è dubbio che la richiesta di iscrizione nella white list abbia una valenza “sociale”, rispondendo all’esigenza che le commesse, ancorché differenti da quelle aventi a oggetto le attività di cui all’art. 1, comma 53, della L. n. 190/2012, siano eseguite da operatori economici non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, garantendo, in definitiva, una maggiore affidabilità degli stessi».

Infine, la sentenza in commento chiarisce che, ai fini del conseguimento della certificazione, non è sufficiente esibire la mera domanda di iscrizione alle white list. Viceversa, è necessario che il procedimento  si sia concluso positivamente con l’inserimento dell’impresa negli elenchi tenuti dalle prefetture: «Il requisito della iscrizione all’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (“white list”) prevista dall’articolo 1, commi 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 si acquisisce solo in seguito alla conclusione, con esito favorevole, del procedimento aperto con la istanza dell’operatore […] Pertanto, la mera presentazione della domanda di iscrizione non ha valore equipollente alla iscrizione stessa ai fini della partecipazione alle procedure di gara».

ALLEGATO: Consiglio di Stato, sezione V, 20 dicembre 2024, n. 10256


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