Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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10.02.2025 - lavoro

IRPEF – AGENZIA DELLE ENTRATE – TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE – EROGAZIONE DA PARTE DEL DATORE – CODICE TRIBUTO PER LA SUCCESSIVA COMPENSAZIONE IN F24 – RISOLUZIONE 30 GENNAIO 2025, N. 9

La Legge di Bilancio 2025 ha previsto la spettanza ad alcune tipologie di titolari di reddito di lavoro dipendente di una somma che non concorre alla formazione del reddito, riconosciuta in via automatica dai sostituti d’imposta, all’atto dell’erogazione delle retribuzioni.

 

I destinatari della misura sono i titolari di reddito di lavoro dipendente, con la sola eccezione dei percettori di pensione, che abbiamo un reddito complessivo non superiore a euro 20.000 su base annua.

 

La somma così riconosciuta è recuperata dai sostituti d’imposta sotto forma di credito da utilizzare in compensazione nel modello F24.

 

Ciò premesso, per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione il suddetto credito, l’Agenzia delle Entrate ha diramato i codici tributo da utilizzare nel suddetto modello.

 

Per quanto di interesse dei datori di lavoro privati e, quindi, delle imprese edili, tale codice è il “1704” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.

 

In sede di compilazione del modello, il suddetto codice va esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento della somma già erogata e poi recuperata in capo al dipendente, nella colonna “Importi a debito versati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione ovvero il recupero della somma, nei formati “00MM” e “AAAA”

Allegato: IRPEF – AE – Risoluzione 9


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