Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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14.04.2025 - lavoro

INPS – PRESTAZIONI DI MALATTIA, MATERNITÀ/PATERNITÀ – SALARI MEDI E CONVENZIONALI ANNO 2025 – CIRCOLARE 2 APRILE 2025, N. 72

Con circolare 30 gennaio 2025, n. 26 (Newsletter settimanale Ance Brescia – n°05/2025 del 11/02/2025) l’INPS, sulla base della variazione percentuale, comunicata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per l’anno 2024, ha comunicato la misura per l’anno 2025 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Conseguentemente, con la circolare 2 aprile 2025, n. 72, l’INPS indica gli importi da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi.

Retribuzioni di riferimento per l’anno 2025

In particolare, per quanto di interesse, l’Istituto ha comunicato che, per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto (D.P.R. n. 602/1970), le indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell’anno 2025, sono da liquidare sulla base della retribuzione del mese precedente, comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari per il 2025 a 57,32 euro.

Importi da prendere a riferimento, nell’anno 2025, per altre prestazioni

L’INPS, inoltre, indica gli importi da prendere a riferimento nell’anno 2025 per le prestazioni di malattia, degenza ospedaliera, maternità/paternità e congedo parentale, da erogare ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, nonché l’ammontare dell’assegno di maternità di base concesso dai Comuni ed erogato dall’INPS e quello di maternità per lavori atipici e discontinui (c.d. assegno di maternità dello Stato) concesso ed erogato dall’INPS.

Vengono altresì indicati i limiti di reddito ai fini dell’indennità del congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001, e gli importi massimi per l’anno 2025 ai fini dell’indennità economica e dell’accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità.

Sulla base di quanto comunicato con la circolare n. 27 del 30 gennaio 2025, l’INPS specifica che, per l’anno 2025, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il contributo mensile utile ai fini dell’accertamento del requisito richiesto – ottenuto applicando le aliquote citate sul minimale di reddito (art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233) pari, per l’anno 2025, a 18.555,00 euro (cfr. la circolare n. 27/2025) – è il seguente:

Tipologia soggetto Aliquota Contributo mensile
Lavoratori liberi professionisti (soggetti non assicurati ad altra forma di previdenza obbligatoria) 26,07% € 403,11
Collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 33,72% € 521,40
Collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 35,03% € 541,65

 

L’INPS rappresenta, inoltre, che per l’anno 2025 il massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 è pari a 120.607,00 euro (cfr. la circolare n. 27/2025).

Per gli eventi insorti nel 2025, il limite di reddito previsto ai fini dell’erogazione dell’indennità per degenza ospedaliera e dell’indennità di malattia corrisponde a 83.755,00 euro (ossia al 70% del massimale 2024, pari a 119.650,00 euro – cfr. la circolare n. 24 del 29 gennaio 2024).

A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le indennità per malattia e per degenza ospedaliera sono calcolate applicando, a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei dodici mesi precedenti l’evento, le seguenti percentuali, (cfr. la circolare n. 141 del 19 novembre 2019):

  • dell’8%, del 12% o del 16% – in caso di malattia;
  • del 16%, del 24% e del 32% – in caso di degenza ospedaliera o di malattia di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 22 maggio 2017, n. 81 (cfr. la circolare n. 139 del 12 ottobre 2017),

all’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo, valido per l’anno di inizio della malattia (cfr. il D.M. 12 gennaio 2001 che, per il 2025, è pari a 330,43 euro).

Infine, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l’importo reddituale di riferimento per il diritto agli ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità (cfr. la circolare n. 1/2022) è pari, per il 2025, a 9.456,53 euro.

Degenza ospedaliera (art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e D.M. 12 gennaio 2001) e indennità di malattia di cui all’articolo 8, comma 10, della legge n. 81/2017

Per il 2025, gli importi sono, quindi, pari a:

  • 52,87 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
  • 79,30 euro (24%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
  • 105,74 euro (32%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

Indennità di malattia (art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e art. 24, comma 26, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)

La misura della prestazione è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata.

Pertanto, per il 2025, gli importi sono pari a:

  • 26,43 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
  • 39,65 euro (12%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
  • 52,87 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

Assegno di maternità di base di cui all’articolo 74 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. assegno di maternità dei Comuni, importo prestazione e limite reddituale)

Sulla base del Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della famiglia, recante “Rivalutazione, per l’anno 2025, della misura e dei requisiti economici dell’assegno di maternità” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 28 del 4 febbraio 2025), l’INPS rappresenta che, per le nascite avvenute nel 2025, nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2025, la misura dell’assegno di maternità di base e il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sono quelli indicati nella circolare n. 45 del 19 febbraio 2025 e di seguito riportati:

– assegno di maternità di base (in misura piena) pari a 407,40 euro mensili per complessivi 2.037,00 euro;

– indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari a 20.382,90 euro.

Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui di cui all’articolo 75 del D. Lgs. n. 151/2001 (c.d. assegno di maternità dello Stato)

L’INPS comunica che l’importo dell’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui (art. 75 del D. lgs n. 151/2001), valido per le nascite avvenute nel 2025 e per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2025, è pari, nella misura intera, a 2.508,04 euro.

Limiti di reddito ai fini dell’indennità del congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001

Considerata la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni da attribuire in via previsionale per l’anno 2024, l’INPS ricorda che il valore provvisorio dell’importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2025 è pari a 7.844,20 euro (cfr. la circolare n. 23 del 28 gennaio 2025, Allegato n. 2, Tabella B).

Tale importo è da prendere a riferimento ai fini dell’indennità per congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001. Pertanto, il genitore lavoratore dipendente che nel 2025 chiede periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32, ulteriori rispetto a quelli di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 34, ha diritto all’indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione. Per il 2025 il valore provvisorio di tale importo risulta pari a 19.610,50 euro (7.844,20 euro per 2,5). L’Istituto si riserva di comunicare il valore definitivo del suddetto importo annuo per il 2025, qualora lo stesso dovesse risultare diverso da quello provvisorio sopra indicato.

 

Si allega circolare, alla quale si rimanda per una trattazione compiuta dell’argomento.

Allegato: Circolare-numero-72-del-02-04-2025


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