Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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07.04.2025 - lavoro

INPS – PARITA’ DI GENERE –  CERTIFICAZIONE – ESONERO CONTRIBUTIVO – INDICAZIONI APPLICATIVE PER LE CERTIFICAZIONI CONSEGUITE NEL 2024 – MESSAGGIO 30 DICEMBRE 2024, N. 4479

L’articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, prevede un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere.

In sostanza, alle imprese che conseguano la citata certificazione viene riconosciuto dall’INPS un esonero contributivo nella misura pari all’1% dell’importo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con massimale dell’agevolazione fissato, comunque, a 50.000 euro annui per ogni impresa beneficiaria dell’agevolazione stessa.

Indicazioni da parte dell’Istituto

L’Istituto ha fornito le prime indicazioni per l’applicazione dell’esonero nella circolare n. 137/2022, richiamata nel messaggio in commento e reperibile qui.

Con il messaggio da ultimo pubblicato, infatti, l’INPS ha fornito le indicazioni applicative della norma sopra citata a vantaggio dei datori di lavoro che abbiano conseguito la suddetta certificazione nel corso del 2024.

Condizioni per la legittima fruizione dell’esonero contributivo

Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC), ferme restando le ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione:

  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • conseguimento della certificazione della parità di genere tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024. In via incidentale, ricordiamo che la certificazione di cui trattasi viene rilasciata da Organismi di valutazione specificatamente accreditati, dopo verifica del possesso, da parte dell’impresa, dei parametri indicati dalla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022;
  • (per le sole imprese che occupano oltre cinquanta dipendenti) avvenuta presentazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile.

Il concetto di “retribuzione media mensile globale”

Con specifico riferimento alle modalità di corretta compilazione della domanda e, specificatamente, del campo relativo all’individuazione della retribuzione media mensile globale, il messaggio sottolinea come l’indicazione di tale retribuzione sia elemento essenziale in quanto il riconoscimento del beneficio è strettamente correlato a quanto indicato dal datore di lavoro in fase di richiesta della misura agevolata.

Al riguardo, l’Istituto precisa, pertanto, che la retribuzione media mensile globale deve essere intesa come la sommatoria di tutte le retribuzioni mensili medie corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione: essa, quindi, si riferisce al cumulo di tutte le retribuzioni medie corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro interessato a beneficiare dell’esonero in oggetto e non alla retribuzione media dei singoli lavoratori.

A titolo di esempio, il messaggio specifica che, nelle ipotesi in cui il datore di lavoro abbia una forza aziendale pari a 50 lavoratori, ciascuno dei quali percepisca mediamente 2.000 euro mensili, la retribuzione media mensile globale da indicare nella domanda è pari a 100.000 euro e non a 2.000 euro.

Modalità di presentazione delle nuove domande

Il messaggio prevede che le nuove domande possono essere presentate entro il 30 aprile 2025 attraverso il modulo telematico “SGRAVIO PAR_GEN”, reperibile sul sito internet dell’Istituto, nella sezione ”Portale delle Agevolazioni”.

Il messaggio, nell’elencare le informazioni da inserire nel predetto modulo, sottolinea più volte come sia necessario che il rilascio della predetta certificazione sia avvenuto entro il 31 dicembre scorso e precisa che le domande correttamente inoltrate rimarranno nello stato “trasmessa” fino al 30 aprile 2025. Nei giorni successivi alla data da ultimo citata, terminate le verifiche, l’Istituto comunicherà l’ammontare dell’esonero spettante a ciascuna singola impresa richiedente.

In effetti, laddove il limite di spesa, pari a 50 milioni di euro annui, si rivelasse insufficiente, la misura dell’agevolazione sarà proporzionalmente ridotta per tutte le imprese beneficiarie dell’esonero di cui trattasi.

Da ultimo, il messaggio conferma come i datori di lavori che, avendo conseguito la certificazione di parità negli anni precedenti, abbiano già presentato la relativa domanda di esonero, non debbano ripresentare l’istanza nel 2024, anche qualora la propria certificazione sia ancora valida: infatti, a seguito dell’accoglimento della richiesta, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i tre anni di validità della predetta certificazione.

Allegato: Esonero 2025 parità


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