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24.03.2025 - lavoro

INPS – INDENNITA’ DI MALATTIA – LAVORATORI DIPENDENTI E GIA’ TITOLARI DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO – SPETTANZA – MUTAMENTO DI INDIRIZZO DA PARTE DELL’ISTITUTO – CIRCOLARE 11 MARZO 2025, N. 57

A partire dall’interpretazione contenuta nella circolare 6 settembre 2006, n. 96bis, l’INPS ha fornito indicazioni circa il non riconoscimento, nei confronti dei soggetti pensionati, del diritto all’indennità di malattia per gli eventi morbosi iniziati successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro: tale criterio si applicava, nell’interpretazione dell’Istituto, anche nei confronti dei pensionati che avessero intrapreso un nuovo lavoro.

In realtà, da allora ad oggi, una serie di modifiche normative ha riconosciuto, anche per i titolari di un trattamento pensionistico, la possibilità di instaurare un nuovo rapporto da dipendente, assumendo così lo status di pensionato lavoratore.

Visto quanto sopra, l’Istituto, con la circolare qui in commento, ha ritenuto necessario modificare la posizione fin qui seguita e, quindi, riconoscere la tutela previdenziale della malattia anche ai lavoratori, titolari di un trattamento pensionistico, che avviino un nuovo rapporto di lavoro dipendente, semprechè sussista una nuova copertura assicurativa e la specifica tutela previdenziale sia normativamente prevista.

L’Istituto sottolinea, in effetti, come il suddetto riconoscimento abbia lo scopo di tutelare il lavoratore che, trovandosi in malattia – pur continuando a percepire il trattamento pensionistico – perde la fonte di reddito aggiuntiva connessa alla nuova attività lavorativa.

Va, inoltre, rammentato come per le imprese che assumono, con contratto subordinato, lavoratori già titolari di un trattamento pensionistico, la contribuzione per malattia rimanga un onere e come non sussista alcuna deroga al generale obbligo di versamento di tale contribuzione.

La circolare precisa, però, che, nel caso di percezione dell’indennità di malattia e di un trattamento pensionistico incumulabile con i redditi da lavoro, trova applicazione il regime di incumulabilità specificatamente previsto per questi ultimi, considerato che l’indennità di malattia ha natura sostitutiva della retribuzione.

Nel contempo, l’Istituto conferma che opera un regime di incompatibilità tra la pensione di inabilità e l’indennità di malattia: in effetti, poichè la pensione di inabilità è incompatibile con qualunque attività lavorativa e con i trattamenti sostitutivi o integrativi della retribuzione, in caso di svolgimento di un’attività lavorativa, la pensione viene revocata.

In tale ipotesi l’interessato perde, quindi, lo status di pensionato, acquisendo quello di lavoratore.

Da ultimo, per quanto concerne i lavoratori iscritti alla Gestione separata, la circolare ricorda ed evidenzia che la disciplina inerente alla tutela previdenziale della malattia/degenza ospedaliera dispone espressamente che tali prestazioni non sono erogabili ai soggetti titolari di un trattamento pensionistico.

Allegato: Malattia pensionati


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