Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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03.02.2025 - lavoro

INPS – CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI – INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE NASPI E DIS-COLL – NUOVI VALORI DAL 1° GENNAIO 2025 – CIRCOLARE 29 GENNAIO 2025, n. 25

Con circolare 29 gennaio 2025, n. 25, l’INPS ha comunicato, per quanto di interesse, le misure massime dei trattamenti di integrazione salariale in vigore dal 1° gennaio 2025.

Trattamento di Cassa Integrazione Guadagni

Al riguardo, l’INPS ricorda preliminarmente che l’articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, l’importo di cui alla lettera b) del comma 5 del medesimo articolo 3, che a decorrere dal 1° gennaio 2022 costituisce l’unico massimale del trattamento di integrazione salariale indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori (v. Newsletter ANCE Brescia  – n. 5/2022 del 05/02/2022), sia aumentato nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

In applicazione del principio appena richiamato, l’INPS ha provveduto ad indicare la misura, in vigore dal 1° gennaio 2025, dell’importo massimo del trattamento di integrazione salariale ordinario e straordinario (CIGO e CIGS).

Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 %

Trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015
Importo lordo Importo netto
1.404,03 € 1.322,05 €

Detto importo massimo deve essere incrementato, in relazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, come da tabella che segue.

Trattamenti di integrazione salariale – settore edile e lapideo (intemperie stagionali)
Importo mensile lordo maggiorato del 20% Importo mensile netto maggiorato del 20%
1.684,85 € 1.586,45

 

Trattamento NASpI

L’INPS, con la circolare in commento, ha, altresì, comunicato l’importo massimo, per il 2025, del trattamento NASpI, ossia dell’indennità spettante al lavoratore in caso di disoccupazione involontaria.

In via preliminare, l’Istituto ricorda che la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di cui trattasi è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare 12 maggio 2015, n. 94 (reperibile qui)  a 1.436,61 euro.

L’importo massimo mensile della medesima indennità non può in ogni caso superare, per il corrente anno, euro 1.562,82.

Trattamento DIS-COLL

Solo per completezza di informazione, sottolineiamo come la circolare in commento contenga anche l’importo massimo, per il 2025, del trattamento DIS-COLL, ossia dell’indennità di disoccupazione spettante ai lavoratori parasubordinati – fra i quali, la figura più di interesse per le imprese edili risulta essere quella dei collaboratori coordinati e continuativi –  che abbiano involontariamente perso il proprio lavoro.

 

Come nel caso della NASpI, l’ammontare massimo DIS-COLL non può in ogni caso superare, per il 2025, il valore di euro 1.562,82, avendo individuato l’Istituto quale retribuzione di riferimento l’importo di euro 1.436,61.

Allegato: INPS – Circolare 25

 


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