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28.02.2025 - lavoro

INPS – BONUS MAMME – CHIARIMENTI SULLA DURATA DELLA MISURA – MESSAGGIO 31 GENNAIO 2025, N. 401

INPS – BONUS MAMME – CHIARIMENTI SULLA DURATA DELLA MISURA – MESSAGGIO 31 GENNAIO 2025, N. 401

La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), ha previsto all’articolo 1, comma 180, che: “Fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile”.

L’Istituto ha illustrato tale misura con la circolare n. 27/2024) e il messaggio n. 1702/2024, di seguito riportati.

Tale esonero, inoltre, era stato esteso, dal successivo comma 181, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Alla data del 31 dicembre 2024, pertanto, tale misura ha cessato di avere applicazione. L’Inps, con il messaggio 31 gennaio 2025, n. 401 ha, conseguentemente, fornito i  seguenti chiarimenti.

Nello specifico, l’Istituto ha chiarito che il Bonus mamme previsto dall’articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024 non può più essere riconosciuto con riferimento alle lavoratrici titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, a partire dal 1° gennaio 2025, rispettino il requisito dell’essere madre di due figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni.

L’Inps ricorda, invece, che l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024, previsto in favore delle lavoratrici madri di tre o più figli (di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni) titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, trova applicazione fino al 31 dicembre 2026.

Pertanto, l’esonero in argomento può essere riconosciuto in favore delle lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, fino al 31 dicembre 2026, integrino il requisito richiesto dall’articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024, ossia essere madri di tre o più figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni.

In considerazione dell’espressa previsione dell’efficacia temporale della suddetta misura fino al 31 dicembre 2026, la stessa può trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui la nascita (o l’affido/adozione) del terzo figlio (o successivo) si verifichi nel corso delle annualità 2025-2026. In tali ipotesi, il bonus mamme troverà applicazione a decorrere dal mese di realizzazione di tale evento, sempre che le lavoratrici madri siano titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Per tutto ciò che riguarda la restante disciplina dell’esonero contributivo in argomento, con particolare riferimento alla modalità di fruizione della misura, l’Istituto fa rinvio alla citata circolare n. 27/2024.

Inoltre, l’Istituto rappresenta che l’articolo 1, commi 219 e 220, della legge di Bilancio 2025 ha previsto, in favore delle lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, la cui retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua, nonché delle lavoratrici autonome, a decorrere dall’anno 2025, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore.

Ai sensi del citato comma 219, le lavoratrici “devono essere madri di due o più figli e l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo; a decorrere dall’anno 2027, per le madri di tre o più figli, l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Per gli anni 2025 e 2026 l’esonero di cui al presente comma non spetta alle lavoratrici beneficiarie di quanto disposto dall’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.

In considerazione del fatto che l’articolo 1, comma 219, ultimo periodo, della legge di Bilancio 2025 demanda la disciplina delle modalità attuative della misura in esame all’adozione di un decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, l’Inps si riserva di fornire le necessarie indicazioni per l’applicazione di tale previsione in seguito all’adozione del predetto decreto attuativo.

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