INPS – AMMORTIZZATORI SOCIALI – CONGEDI PARENTALI – NOVITA’ NORMATIVE PER L’ANNO 2025 – PRIMI CHIARIMENTI APPLICATIVI – CIRCOLARE 15 GENNAIO 2025, N. 3
L’INPS, con la circolare qui in esame, ha voluto fornire un quadro riepilogativo delle disposizioni, a valere per l’anno 2025, in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito.
Sospensione della prestazione di Cassa Integrazione Guadagni
Il Collegato Lavoro (v. Newsletter settimanale ANCE Brescia n. 1/2025 del 14 gennaio 2025) è intervenuto sulla disciplina della compatibilità dei trattamenti di integrazione salariale con lo svolgimento di attività lavorativa, da parte del lavoratore, durante la loro percezione.
Per effetto della nuova normativa, il lavoratore che, durante un periodo di Cassa, si rioccupi con contratto di lavoro subordinato o autonomo non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate, divenendo irrilevante, a differenza della durata del nuovo periodo di lavoro, come precedentemente previsto.
L’INPS ricorda, però, che la nuova norma deve essere integrata con il costante e uniforme orientamento giurisprudenziale secondo cui lo svolgimento di attività lavorativa remunerata, sia essa subordinata o autonoma, durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto all’integrazione salariale, comporta non la perdita del diritto all’integrazione per l’intero periodo predetto ma solo una riduzione dell’integrazione medesima in proporzione ai proventi di quell’altra attività lavorativa.
Inoltre, la norma conferma che il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione dell’inizio dell’attività lavorativa alla Struttura territoriale dell’INPS: con scelta da valutarsi positivamente, peraltro, il legislatore ha definito utili al riguardo le comunicazioni obbligatorie verso gli organi del collocamento effettuate dal nuovo datore.
Trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività
La Legge di Bilancio è intervenuta sulla disciplina del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per cessazione di attività.
In particolare, a seguito di tale intervento, il suddetto trattamento può essere concesso in deroga sia ai limiti massimi di fruizione delle integrazioni salariali sia alla definizione dell’ordinaria platea dei datori di lavoro cui si applicano la disciplina e gli obblighi contributivi in materia di CIGS. In sostanza, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la misura di sostegno in parola può essere concessa, quindi, anche ai datori di lavoro non destinatari della normativa in materia di integrazione salariale straordinaria, con una interessante estensione della portata dello strumento.
Inoltre, la norma contempla la proroga, per l’anno 2025, della possibilità di accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui trattasi, ai fini della gestione degli esuberi di personale, da parte dei datori di lavoro che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva.
Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro
L’Istituto si limita a dare la notizia dell’entrata in vigore della norma che introduce, di fatto, nell’ordinamento giuslavoristico italiano, una sorta di dimissioni per fatti concludenti (v., al riguardo, Newsletter settimanale ANCE Brescia – n. 1/2025 del 14 gennaio 2025)
In particolare, INPS sottolinea come la disposizione in commento si prefigga l’obiettivo di evitare comportamenti elusivi da parte del lavoratore che manifesti nei fatti la propria intenzione di risolvere il rapporto di lavoro senza, tuttavia, adempiere alle formalità prescritte dalla legge, anche al fine di accedere alla NASpI, mentre quest’ultima, in base alla vigente normativa, non può essere riconosciuta in caso di dimissioni volontarie non derivanti da giusta causa.
Requisiti per la fruizione della NASpI
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto, nell’ordinaria disciplina della NASpI, un nuovo requisito contributivo che, in determinate ipotesi, i lavoratori devono possedere al fine della fruizione della citata indennità.
Il suddetto requisito è richiesto quando i lavoratori, nei 12 mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui richiedono la NASpI, abbiano interrotto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o a seguito di risoluzione consensuale.
Viene, infatti, previsto che, nella situazione sopra riferita, il requisito delle 13 settimane di contribuzione – utile per accedere alla NASpI e vigente in via ordinaria – deve collocarsi all’interno del periodo intercorrente tra i due eventi e non nel quadriennio precedente l’inizio della disoccupazione involontaria.
La nuova norma si applica, ovviamente, agli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi dal 1° gennaio 2025.
La disposizione in argomento fa, comunque, salve le ipotesi delle:
- dimissioni per giusta causa;
- dimissioni intervenute nel periodo tutelato della maternità e della paternità;
- le risoluzioni consensuali intervenute nell’ambito della cd. “Procedura Fornero”, prevista in alcuni casi di giustificato motivo oggettivo, che, per espressa previsione normativa, consentono l’accesso alla prestazione.
Congedo parentale
Nell’ambito delle disposizioni in materia di sostegno alle famiglie, infine, la Legge di Bilancio 2025 ha previsto, per i genitori occupati con rapporto di lavoro dipendente, la possibilità di beneficiare, in alternativa tra loro, di un elevamento dell’indennità per congedo parentale all’80% per un periodo complessivo di 3 mesi, articolato come illustrato dall’Istituto nella circolare e qui di seguito riportato:
- un mese con indennità maggiorata all’80%, come previsto dalla Legge di Bilancio 2023;
- un altro mese con indennità inizialmente maggiorata al 60% dalla Legge di Bilancio 2024 e ulteriormente elevato all’80% dalla Legge di Bilancio 2025;
- un ulteriore mese con indennità maggiorata all’80%, alla luce di quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2025.
Tali mesi sono da fruire entro il sesto anno di vita del bambino o entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento.
Per espressa previsione normativa, infine, le maggiorazioni dell’indennità trovano applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che hanno rispettivamente concluso o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.
L’Istituto, da ultimo, si è riservato di trattare sul punto, con specifica successiva circolare, gli aspetti connessi alla portata e agli effetti della nuova misura dell’indennità e di fornire le relative istruzioni operative.
Allegato: INPS – Circolare 3
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