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21.02.2025 - lavori pubblici

IN UNA PROCEDURA DI APPALTO LA POSSIBILITÀ DI MODIFICARE LA COMPOSIZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO NON PUÒ TRADURSI IN UN’ESTENSIONE DEI TEMPI DI GARA

(Consiglio di Stato, Sez. V, 14/02/2025, n. 1226)

Con la sentenza n. 01226/2025, il Consiglio di Stato ha ribadito l’importanza del rispetto dei termini nelle procedure di gara, confermando l’esclusione di un operatore economico che aveva indicato un progettista privo dei requisiti di capacità tecnico-professionale.

Il ricorrente aveva tentato di sostituire il progettista indicato solo dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione, violando i limiti temporali previsti dal D.lgs. n. 36/2023.

Il giudice amministrativo ha chiarito che la possibilità di modificare la composizione dell’operatore economico non può tradursi in un’estensione dei tempi di gara.

La sostituzione del progettista deve avvenire prima dell’aggiudicazione, senza possibilità di proroga, poiché il principio del risultato impone che l’affidamento e l’esecuzione del contratto avvengano nel minor tempo possibile.

Pertanto, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara e ribadendo l’applicazione rigorosa dei termini imposti dal nuovo Codice degli Appalti.

 


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