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10.03.2025 - tributi

IMPONIBILITÀ IVA DEL DISTACCO DI PERSONALE ANCHE A FRONTE DEL MERO RIMBORSO DEL COSTO DEI LAVORATORI DISTACCATI

È soggetto ad Iva il corrispettivo ricevuto dalla società per la prestazione di distacco del personale, anche se questo rappresenta un mero rimborso dei costi sostenuti per i dipendenti distaccati.

Per la prima volta con la Risposta n. 38 del 18 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in materia dopo l’entrata in vigore del nuovo regime di imponibilità.

Si ricorda, difatti, che dal 1° gennaio 2025 è operativa la nuova disciplina introdotta dall’art. 16-ter della legge n. 166/2024 che, dando seguito alle pronunce della Corte di Giustizia UE, ha eliminato il regime di irrilevanza IVA dei prestiti o distacchi di personale, nei quali l’impresa distaccataria rimborsa, al datore di lavoro, il solo costo dei medesimi lavoratori.

Per effetto della nuova norma, dunque, il distacco integra una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA, al semplice ricorrere di un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto.

Ed è proprio sul concetto di “nesso diretto” che si concentra l’analisi dell’Amministrazione finanziaria, cui è stato sottoposto proprio un caso in cui a fronte di una prestazione di distacco di personale viene richiesto alla società distaccataria unicamente il rimborso dei costi effettivamente sostenuti dalla distaccante per ciascun lavoratore.

Prima ancora che alla normativa interna, l’Agenzia delle Entrate richiama i principi espressi dalla Corte di Giustizia secondo cui non può escludersi a priori l’irrilevanza, ai fini IVA, del distacco di personale.

Per contro, l’operazione deve considerarsi rilevante ai fini dell’imposta quando sussiste un nesso diretto in forza del quale “le due prestazioni si condizionano reciprocamente … vale a dire che l’una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l’altra”.

E tale nesso di reciprocità sussiste anche nel caso in cui il personale è distaccato a fronte del solo rimborso degli oneri sostenuti, senza marginalità per la distaccante.

Facendo applicazione dei principi unionali nonché del disposto del nuovo art. 16-ter, l’Agenzia delle Entrate ritiene soggette ad IVA le prestazioni di distacco del personale rese a fronte del solo rimborso del puro costo.

Sul punto, viene precisato chiaramente che il citato art.16-ter introduce tale rilevanza per i prestiti e distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025, prevedendo al contempo una “clausola di salvaguardia” per i comportamenti adottati sino a tale data dai contribuenti.

Tale forma di tutela era stata, tra l’altro, richiesta dall’ANCE, intervenuta presso le competenti sedi per evidenziare la necessità di attribuire alla pronuncia unionale valenza innovativa (e non retroattiva), così garantendo la certezza del diritto e, comunque, facendo salvi tutti i comportamenti adottati, nel frattempo, dagli operatori economici.

 

 


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