ERRORE INDOTTO DALLA MODULISTICA DI GARA – NON PUÒ ESSERE ESCLUSO L’OPERATORE ECONOMICO CHE HA UTILIZZATO IL FAC-SIMILE PREDISPOSTO DALLA STAZIONE APPALTANTE
(Tar Campania, Napoli, sez. I, 28 marzo 2025, n. 2616)
«La necessità di apprestare tutela all’affidamento inibisce alla stazione appaltante la possibilità di escludere dalla gara pubblica un’impresa che abbia compilato l’offerta in conformità al facsimile all’uopo dalla stessa predisposto; nessun addebito può essere contestato alla ditta partecipante per essere stata indotta in errore, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, da un negligente comportamento della stazione appaltante, che aveva predisposto la modulistica da allegare alla domanda».
Nel caso di specie, una SRL in proprio e in qualità di capogruppo di una costituenda ATI chiedeva l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione a favore della ditta aggiudicataria della gara di appalto per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di rigenerazione urbana, relativamente finalizzati al miglioramento dell’attuale degrado sociale di un Comune e miglioramento del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale dello stesso Comune.
In particolare, la ricorrente lamentava che la ditta aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, per avere omesso di dichiarare espressamente l’impegno di rispettare le assunzioni femminili e giovanili.
Preliminarmente, rileva che l’appalto in questione è finanziato con le risorse previste dal PNRR di conseguenza è applicabile l’art. 48, comma 4, del d.l. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, in base al quale “In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1 e nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e le relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, nonché in qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, si applica l’ art. 125 del codice del processo amministrativo di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.In sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR”.
Pertanto, sarebbe applicabile il comma 3, dell’art. 125 del c.pa., dettato con riferimento alle infrastrutture strategiche, secondo cui “Ferma restando l’applicazione degli articoli 121 e 123, al di fuori dei casi in essi contemplati la sospensione o l’annullamento dell’affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. Si applica l’articolo 34, comma 3”.
Tuttavia, il Collegio ha ritenuto tale censura infondata.
Il TAR ha rilevato che il disciplinare di gara prevedeva che la domanda dovesse essere presentata “secondo il modello di cui all’Allegato A – Istanza di Partecipazione e dichiarazioni integrative”.
Inoltre, il disciplinare stabiliva che “Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara (…) di assumersi l’obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all’occupazione giovanile una quota di 30 % e a quella femminile una quota di 30 % delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali”.
Ebbene, anche in mancanza nella domanda di una dichiarazione espressa sull’adempimento dell’obbligo in esame, il TAR ha ritenuto che quest’ultimo fosse comunque adempiuto. Infatti il disciplinare, all’art. 15, prevedeva: «In fase di partecipazione, dopo aver effettuato con successo l’accesso al Sistema, l’operatore economico che intende partecipare deve compilare i campi ed effettuare le selezioni che il Sistema propone in sequenza e, ogni qualvolta il Sistema lo richieda o l’operatore economico lo ritenga opportuno, deve caricare la pertinente Documentazione Amministrativa nell’ambito della busta telematica “Busta A – Busta Amministrativa”. L’operatore economico utilizza la Piattaforma https://www.acquistinretepa.it/ per compilare o allegare la seguente documentazione: “1) Allegato A – Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative”».
La ditta aggiudicataria ha seguito tale procedura sequenziale. Più precisamente, ha presentato effettivamente la domanda utilizzando tale modello di cui all’Allegato A, nel quale però non era preimpostata la dichiarazione di assunzione dell’obbligo in esame, né era prevista una casella su cui apporre la spunta per l’assunzione dell’obbligo.
Nondimeno, tuttavia, nel citato Allegato A, la ditta aggiudicataria ha dichiarato «di aver accuratamente e compiutamente esaminato tutti gli elaborati progettuali, il Capitolato Speciale d’Appalto, il computo metrico, il bando ed il disciplinare di gara e di accettarne tutte le norme in essi contenute», così accettando anche la previsione del disciplinare relativa all’impegno a rispettare le assunzioni femminili e giovanili.
In aggiunta, osserva il Tar, va evidenziato che «l’esigenza di apprestare tutela all’affidamento inibisce alla stazione appaltante di escludere dalla gara pubblica un’impresa che abbia compilato l’offerta in conformità al fac-simile all’uopo dalla stessa predisposto, potendo eventuali parziali difformità rispetto al disciplinare costituire oggetto di richiesta di integrazione (necessariamente, mediante soccorso istruttorio), atteso che nessun addebito poteva a detta impresa essere contestato per essere stata indotta in errore, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, da un negligente comportamento della stazione appaltante, che aveva predisposto la modulistica da allegare alla domanda».
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, in conclusione, rigetta il ricorso e condanna la SRL ricorrente al pagamento delle spese di liti.
Di seguito, un estratto della sentenza in commento
…omissis…
- Con il primo motivo del ricorso introduttivo, integrato dai motivi aggiunti, parte ricorrente ha lamentato che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, per avere omesso di dichiarare espressamente l’impegno di rispettare di assunzione femminile e giovanile.
Il Collegio ritiene che la censura sia infondata.
Nel disciplinare di gara è stabilito che la domanda deve essere presentata “secondo il modello di cui all’Allegato A – Istanza di Partecipazione e dichiarazioni integrative”.
Nel disciplinare è inoltre previsto che “Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara (…) di assumersi l’obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all’occupazione giovanile una quota di 30 % e a quella femminile una quota di 30 % delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali”.
Orbene, anche se nella domanda manca una dichiarazione espressa dell’assunzione di tale obbligo in esame, il Collegio ritiene che l’obbligo sia stato comunque assunto. Infatti, il disciplinare nell’art. 15 prevede che «In fase di partecipazione, dopo aver effettuato con successo l’accesso al Sistema, l’operatore economico che intende partecipare deve compilare i campi ed effettuare le selezioni che il Sistema propone in sequenza e, ogni qualvolta il Sistema lo richieda o l’operatore economico lo ritenga opportuno, deve caricare la pertinente Documentazione Amministrativa nell’ambito della busta telematica «Busta A – Busta Amministrativa». L’operatore economico utilizza la Piattaforma https://www.acquistinretepa.it/ per compilare o allegare la seguente documentazione: 1) Allegato A – Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative». La controinteressata ha seguito tale procedura sequenziale.
La controinteressata ha presentato effettivamente la domanda utilizzando tale modello di cui all’Allegato A, nel quale però non era preimpostata la dichiarazione di assunzione dell’obbligo in esame, né era prevista una casella su cui apporre la spunta per l’assunzione dell’obbligo. Nondimeno, tuttavia, nel citato Allegato A la controinteressata ha dichiarato «di aver accuratamente e compiutamente esaminato tutti gli elaborati progettuali, il Capitolato Speciale d’Appalto, il computo metrico, il bando ed il disciplinare di gara e di accettarne tutte le norme in essi contenute», così accettando anche la previsione del disciplinare relativa all’impegno a rispettare le assunzioni femminili e giovanili.
Ad abundantiam va osservato che “l’esigenza di apprestare tutela all’affidamento inibisce alla stazione appaltante di escludere dalla gara pubblica un’impresa che abbia compilato l’offerta in conformità al facsimile all’uopo dalla stessa predisposto, potendo eventuali parziali difformità rispetto al disciplinare costituire oggetto di richiesta di integrazione (necessariamente, mediante soccorso istruttorio), atteso che nessun addebito poteva a detta impresa essere contestato per essere stata indotta in errore, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, da un negligente comportamento della stazione appaltante, che aveva predisposto la modulistica da allegare alla domanda” (in termini Cons. Stato, V, 5 luglio 2011, n. 4029; V, 2 dicembre 2015, n. 5454).
Il primo motivo di ricorso introduttivo, integrato dai motivi aggiunti, è pertanto infondato.
…omissis…
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