ECOBONUS – NON COSTITUISCE CAUSA DI DECADENZA L’INVIO TARDIVO DELLA COMUNICAZIONE ALL’ENEA
È, in sintesi, il principio affermato con l’ordinanza n. 8019 del 26 marzo 2025, ove la Corte di Cassazione si esprime circa il dibattuto tema della natura del termine a disposizione del contribuente per procedere alla comunicazione all’ENEA.
Come noto, i soggetti che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui agli artt. 1, commi 344-347, della L. 296/2006 e 14 del DL 63/2013 (c.d. Ecobonus), hanno l’onere di trasmettere all’ENEA una comunicazione contenente i dati relativi ai lavori eseguiti entro 90 giorni dal termine degli stessi.
Sulla natura (decadenziale o meno) di tale termine la Corte di Cassazione si è espressa in senso favorevole per il contribuente.
In sostanza, l’invio tardivo della comunicazione non può essere considerato causa di decadenza.
Ciò in quanto – affermano i Giudici – la decadenza dal beneficio non è espressamente prevista dalla normativa che regola il Bonus. E in assenza di un’espressa previsione di legge in tal senso, la decadenza non desumibile neanche da una interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria di riferimento, in considerazione delle finalità meramente statistiche per le quali l’adempimento è prescritto.
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