Servizio Tributario - referente: rag. Enrico Massardi
Tel. 030.399133 - Email: enrico.massardi@ancebrescia.it
17.03.2025 - tributi

CREDITO D’IMPOSTA 4.0: AI FINI DEGLI OBBLIGHI COMUNICATIVI RILEVA LA DATA DI REALIZZAZIONE

Gli obblighi comunicativi in capo al contribuente – funzionali all’accesso al credito d’imposta 4.0 – dipendono dalla data di realizzazione dell’investimento agevolabile, non da quella di “avvio”.

È questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 69 del 7 marzo 2025 che risolve il dubbio che, effettivamente, poteva sorgere in relazione a quegli investimenti “iniziati” anteriormente al 30 marzo 2024, data di entrata in vigore della disciplina in materia di obblighi comunicativi.

Si ricorda, difatti, che l’art. 6 del d.l. n. 39/2024 ha introdotto specifici obblighi di comunicazione in capo al contribuente per la fruizione del credito d’imposta per investimenti 4.0, di cui all’art. 1, commi 1057-bis – 1058-ter, della L. n. 178/2020.

Obblighi di comunicazione differenti a seconda del periodo di effettuazione dell’investimento.

In particolare:

– per gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2024 e il 29 marzo 2024 (data di entrata in vigore del d.l.), l’impresa deve inviare solo una comunicazione di completamento dell’investimento;

– per gli investimenti effettuati a decorrere dal 30 marzo 2024, l’impresa deve inviare una comunicazione preventiva con i dettagli dell’investimento e, successivamente, una ulteriore comunicazione di completamento.

Ciò premesso, possono allora risultare dubbi quei casi in cui l’investimento si colloca “a cavallo” tra tali lassi temporali.

Il che è proprio il dubbio sorto al contribuente nel caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate.

L’impresa istante, difatti, ha effettuato un ordine di acquisto dell’attrezzatura agevolabile il 17 gennaio 2024 (quindi prima dell’entrata in vigore del decreto); ha proceduto alla relativa fatturazione il 17 aprile 2024 e interconnesso l’attrezzatura a maggio dello stesso anno (dunque nella vigenza della nuova disciplina).

Rileva, in pratica, l’avvio dell’investimento o la realizzazione dello stesso?

L’Agenzia delle Entrate richiama una FAQ del GSE del 6 dicembre 2024, dove è stato precisato che:

– la data di inizio coincide con la data del primo impegno giuridicamente vincolante che rende gli investimenti irreversibili;

– la data finale coincide con la data (presunta in caso di comunicazione preventiva) di completamento degli investimenti.

Sulla base di questi concetti, l’Amministrazione finanziaria ritiene che l’investimento non possa considerarsi realizzato a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 29 marzo 2024.

Infatti, anche se l’ordine giuridicamente rilevante è stato effettuato in tale periodo, l’attrezzatura è stata fatturata e interconnessa al ciclo produttivo dopo il 30 marzo 2024. Dunque, la data di realizzazione dell’investimento è successiva al 30 marzo 2024 e il contribuente è tenuto a presentare sia la comunicazione preventiva che la comunicazione di completamento dell’investimento.


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941