COLLEGATO LAVORO – MODIFICA AD ALCUNE NORMATIVE IN MATERIA LAVORISTICA E PREVIDENZIALE – LEGGE 13 DICEMBRE 2024, N. 203 – COMMENTO ANCE
Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2024, è stata pubblicato il provvedimento normativo, di iniziativa governativa e collegato alla Legge di bilancio (da cui il nome di “Collegato Lavoro”), che prevede modifiche alla materia della gestione e dello svolgimento del rapporto di lavoro subordinato nonché di alcuni profili ad esso riconducibile.
Di seguito, diramiamo un primo commento, redatto anche alla luce delle indicazioni prontamente fornite dal livello nazionale della nostra Associazione, rimandando, per alcuni temi di particolare interesse per le imprese edili, a specifiche note pubblicate sempre sulla Newsletter ANCE Brescia ai link via via riportati.
Art. 1 – Modifiche al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Per un esame più dettagliato della norma, rimandiamo alla pagina raggiungibile cliccando qui.
Art. 2 – Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
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Art. 6 – Sospensione della prestazione di Cassa Integrazione
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Art. 10 – Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di somministrazione di lavoro
Il comma 1 dell’articolo 10 apporta le seguenti modifiche al decreto legislativo n. 81/2015:
- la lettera a) abroga (anticipatamente rispetto al termine del 30 giugno 2025) la previsione transitoria che, nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a tempo determinato, consente all’utilizzatore di impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato;
- inoltre, la medesima lettera, intervenendo sempre sull’articolo 31, amplia il novero delle fattispecie esenti dai limiti quantitativi previsti dal comma 2, includendovi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori ai sensi dell’art. 23 comma 2 dello stesso d. lgs. n. 81/2015 (ossia le ipotesi di esenzione dai limiti quantitativi previste dalla disciplina sul contratto a termine), nonché la somministrazione a tempo determinato di soggetti assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- la lettera b), integrando l’articolo 34, comma 2, stabilisce che le condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, ossia la disciplina delle c.d. causali del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, non operano in caso di impiego di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’articolo 2 del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con il decreto del Ministro del lavoro previsto dall’articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2015.
Art. 13 – Durata del periodo di prova
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Art. 14 – Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile
L’articolo 14, nel modificare l’articolo 23, comma 1, primo periodo, della legge n. 81/2017, fissa il termine entro cui il datore di lavoro deve comunicare in via telematica al Ministero del lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità.
Nel dettaglio, tale comunicazione deve essere effettuata entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.
Art. 15 – Misure in materia di politiche formative nell’apprendistato
A decorrere dall’anno 2024, le risorse di cui all’articolo 1, comma 110, lettera c), della legge n. 205/2017 – che destina annualmente 15 milioni di euro del Fondo sociale per occupazione e formazione al finanziamento delle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato, ai sensi dell’articolo 44 del decreto legislativo n. 81/2015 – sono destinate alle attività di formazione promosse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell’esercizio dell’apprendistato ai sensi del capo V del decreto legislativo n. 81/2015. Viene, dunque, esteso l’ambito di utilizzo delle risorse di cui al citato articolo 1, comma 110, lettera c), della legge n. 205/2017 dal solo ambito del contratto di apprendistato professionalizzante a tutte le tipologie di apprendistato.
Art. 16 – Incremento delle risorse destinate alle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative
L’articolo 16 incrementa di 5 milioni di euro, per l’anno 2024, le risorse destinate all’attuazione della legge n. 40/1987, che prevede l’erogazione di contributi per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.
Art. 17 – Applicazione del regime forfetario nel caso di contratti misti
L’articolo 17 introduce delle deroghe al divieto di applicazione del regime forfetario previsto per le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro.
In particolare, il comma 1 esclude l’applicazione della causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190/2014 (ai sensi della quale il regime forfetario fiscale previsto per i lavoratori autonomi non trova applicazione nei confronti delle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro), nei confronti delle persone fisiche iscritte in albi o registri professionali che esercitano attività libero-professionali, comprese quelle esercitate nelle forme di cui all’articolo 409, comma 1, numero 3), c.p.c., in favore di datori di lavoro che occupano più di 250 dipendenti, a seguito di contestuale assunzione mediante stipulazione di contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato, con un orario 6 compreso tra il 40 e il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.
Il numero dei dipendenti di cui sopra è calcolato alla data del 1° gennaio dell’anno in cui sono stipulati contestualmente il contratto di lavoro subordinato e il contratto di lavoro autonomo o d’opera professionale. Inoltre, i lavoratori autonomi sono tenuti a eleggere un domicilio professionale distinto da quello del soggetto con cui hanno stipulato il contratto di lavoro subordinato a tempo parziale.
Il successivo comma 2, fatti salvi gli ulteriori requisiti riportati sopra, in mancanza di iscrizione in albi o registri professionali, esclude altresì l’applicazione della causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190/2014 nei confronti delle persone fisiche che esercitano attività di lavoro autonomo, nei casi e nel rispetto delle modalità e condizioni previsti da specifiche intese realizzate ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge n. 138/2011.
Infine, viene stabilito che le disposizioni di cui al citato comma 1 si applicano esclusivamente a condizione che il contratto di lavoro autonomo stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato sia certificato dagli organi di cui all’articolo 76 del decreto legislativo n. 276/2003 e che non si configuri, rispetto al contratto di lavoro subordinato, alcuna forma di sovrapposizione riguardo all’oggetto e alle modalità della prestazione, nonché all’orario e alle giornate di lavoro.
Art. 18 – Unico contratto di apprendistato duale
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Art. 19 – Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro
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Articolo 20 – Disposizioni relative ai procedimenti di conciliazione in materia di lavoro
L’articolo 20 dispone che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 12-bis del decreto-legge n. 76/2020, in materia di procedure semplificate di competenza dell’INL, i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro previsti dagli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile possono svolgersi in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi.
Con Decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, sentiti l’Agenzia per l’Italia digitale e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le regole tecniche per l’adozione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nei procedimenti di cui sopra. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto interministeriale, i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro continuano a svolgersi secondo le modalità vigenti.
Al riguardo, ricordiamo che il CCPL 30 novembre 2022, sottoscritto da ANCE Brescia, prevede già la possibilità di una gestione da remoto delle controversie di lavoro, mediante la Convocazione in via telematica della Commissione di conciliazione per il Settore edile, la cu funzione è aperta a tutte le imprese che applicano il suddetto Contratto Provinciale. Pertanto la norma qui in commento non può che essere valutata positivamente, visto che l’attività di conciliazione, anche nella cd. “sede sindacale”, ossia con l’assistenza dei funzionari del Servizio sindacale di ANCE Brescia, ha contribuito e contribuisce a deflazionare il contenzioso, con semplicità di forme ed efficacia di risultati, consentendo all’Associazione un’effettiva assistenza delle imprese interessate.
Articolo 23 – Dilazione del pagamento dei debiti contributivi
Viene inserito il nuovo comma 11 bis all’articolo 2 del decreto-legge n. 338/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389/1989.
Tale comma prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l’INPS e l’INAIL possono consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di 60 rate mensili, nei casi definiti con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare, sentiti l’INPS e l’INAIL, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, e secondo i requisiti, i criteri e le modalità, anche di pagamento, disciplinati, con proprio atto, dal consiglio di amministrazione di ciascuno dei predetti enti, al fine di favorire il buon esito dei processi di regolarizzazione assicurando la contestualità della riscossione dei relativi importi.
Inoltre, viene disposta la cessazione dell’applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, dell’articolo 116, comma 17, della legge n. 388/2000, nei confronti dell’INPS e dell’INAIL. Ciò al fine di raccordare la suddetta novella normativa con la normativa vigente.
Articolo 25 – Disposizioni concernenti la notificazione delle controversie in materia contributiva
L’artico 25 interviene sugli articoli 24 e 29 del decreto legislativo n. 46/1999 (recante disciplina della riscossione mediante ruolo), prevedendo che i ricorsi in materia contributiva contro l’iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, nonché contro l’esecuzione e gli atti esecutivi, siano notificati all’ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati.
Allegato: Collegato Lavoro – Gazzetta Ufficiale
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