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11.04.2025 - tributi

BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE – LIMITE DI SPESA PER INTERVENTI SU PARTI COMUNI DI EDIFICI CATASTALMENTE AUTONOMI

Nel caso di interventi agevolabili realizzati su parti comuni di due edifici catastalmente autonomi, la detrazione e il limite di spesa entro il quale è possibile beneficiare del “bonus barriere architettoniche al 75%”, devono essere calcolati separatamente per ciascun edificio, in base alla sua categoria catastale.

È questo il principio affermato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 89 del 7 aprile 2025.

La fattispecie esaminata riguarda la realizzazione di lavori di adeguamento per l’eliminazione di barriere architettoniche, ammessi all’agevolazione regolata dall’articolo 119-ter del decreto Rilancio, su un complesso immobiliare costituito da due edifici separati, uno appartenente alla categoria catastale B/5 e l’altro alla categoria catastale C/6, ma con un unico e comune accesso dall’esterno.

Come noto, l’art. 119-ter, comma 2, del DL 34/2020 stabilisce che la detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute per l’esecuzione di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche è calcolata su un limite di spesa pari a:

– 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

– 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

– 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Il caso analizzato dall’Amministrazione finanziaria è peculiare in quanto non esplicitamente contemplato dalla norma. Si tratta, difatti, di più edifici catastalmente autonomi ma con accesso comune.

Ciò detto, l’Agenzia delle Entrate riconduce l’ipotesi a quelle per le quali opera il limite massimo di spesa più elevato, ossia 50.000 euro.

Non solo. Aggiunge, altresì, che la detrazione ammessa e il relativo limite di spesa vanno calcolati separatamente per ciascun edificio, prendendo in considerazione le rispettive categorie catastali.

In questo caso, quindi, l’importo totale della detrazione per il contribuente è pari a 100.000 euro (50mila euro per l’edificio di categoria B/5 e 50mila euro per l’edificio di categoria C/6).


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