APPALTI PUBBLICI E PARERE MIT – L’IMPOSTA DI BOLLO È DOVUTA PER CIASCUN LOTTO AGGIUDICATO, ANCHE SE FORMALMENTE RICOMPRESO IN UN UNICO CONTRATTO
Ance Brescia comunica che il Servizio di Supporto Giuridico del MIT è intervenuto con il parere n. 3320 del 3 aprile 2025 (in allegato), in tema di imposta di bollo da applicare a un unico contratto relativo a più lotti/CIG aggiudicati allo stesso operatore economico.
In particolare, è stato richiesto se, nel caso in cui si rediga un solo contratto contenente i dati di più lotti vinti da uno stesso soggetto in una gara d’appalto, l’imposta di bollo debba essere calcolata sull’importo complessivo o distintamente per ciascun lotto.
La risposta del MIT evidenzia che, nonostante la forma unitaria del contratto, ciascun lotto configura un autonomo rapporto giuridico rilevante ai fini dell’imposta di bollo.
Pertanto, anche se viene sottoscritto un unico documento contrattuale, l’imposta di bollo deve essere corrisposta per ciascun lotto, in quanto associato a un proprio Codice Identificativo Gara (CIG) e soggetto a una gestione esecutiva distinta. Il documento unico non elide la pluralità dei rapporti giuridici e, di conseguenza, la molteplicità degli obblighi fiscali. A confermarlo è anche il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 240013/2023, che richiede l’indicazione del CIG nel modello F24 ELIDE per ciascun versamento.
L’intero impianto interpretativo si inserisce in un quadro normativo chiaro:
- l’art. 18, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce il versamento una tantum dell’imposta di bollo al momento della stipula, sostitutiva di tutte le imposte di bollo precedenti sulla procedura;
- l’Allegato I.4 prevede una tabella a scaglioni in base all’importo del contratto;
- la circolare n. 22/E del 28 luglio 2023 chiarisce che la soglia dell’imposta va riferita all’importo massimo previsto, al netto dell’IVA.
- la risoluzione n. 37/E del 28 giugno 2023 istituisce i codici tributo e identifica il modello F24 ELIDE come unico canale di versamento.
In questo contesto si collocano anche due importanti risposte dell’Agenzia delle Entrate:
- la risposta n. 446/2023, che conferma il carattere sostitutivo dell’imposta assolta alla stipula, chiarendo che non è dovuta un’ulteriore imposta al momento della registrazione del contratto.
- la risposta n. 230/2024, che estende il principio anche agli affidamenti in house, confermandone la riconducibilità al Codice dei contratti pubblici e quindi all’obbligo di versamento dell’imposta con le nuove modalità.
Concludendo, l’imposta di bollo è dovuta per ciascun lotto aggiudicato, anche se formalmente ricompreso in un unico contratto.
Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.
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