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17.02.2025 - lavori pubblici

ANAC E COMPILAZIONE DEI CEL – INDICAZIONI SU COMPENSAZIONI E ADEGUAMENTO DEI PREZZI, QUALIFICAZIONE SOA E VISTI DELLA SOPRAINTENDENZA

Ance Brescia comunica che Anac con il Comunicato del Presidente Anac approvato dal Consiglio dell’Autorità il 30 gennaio 2025 ha fornito indicazioni sull’inserimento, in seno ai Certificati esecuzione lavori, dei maggiori importi corrisposti a titolo di compensazione ex art.
1-septies d.l. 73/2021 e di adeguamento prezzi ex art. 26 d.l. 50/2022 e ss.mm.ii., ed alla imputabilità degli stessi ai fini dell’ottenimento della qualificazione per la classifica SOA corrispondente.

L’articolo 21, comma 5, dell’Allegato II.12 al Codice dei contratti pubblici prevede che i Certificati rilasciati all’esecutore dei lavori siano trasmessi, a cura delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, all’ANAC con le modalità stabilite nei provvedimenti della stessa Autorità.

In relazione alle tematiche in oggetto sono emerse numerose criticità, rappresentate da ANCE e dagli altri operatori del settore e, pertanto, l’Autorità, nelle more dell’aggiornamento del “Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro”, ha ritenuto opportuno fornire indicazioni in merito alla compilazione dei CEL, allineandosi positivamente alle istanze avanzate da ANCE.

Inoltre, l’ANAC ha fornito indicazioni specifiche per il corretto utilizzo dei CEL per i quali è prevista l’apposizione del visto dell’autorità preposta alla tutela del bene vincolato (art. 4, comma 3, dell’allegato II.18 al Codice appalti) e la spendita ai fini SOA dei certificati di esecuzione lavori. Si segnala in proposito che il citato allegato II.18 è stato modificato dal Correttivo al Codice appalti, di cui al D. Lgs. 209/2024 (con modifiche prevalentemente formali).

Di seguito l’analisi del comunicato da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche di Ance.

  1. i) Maggiori importi corrisposti a titolo di compensazione ex art. 1-septies del D.L. 73/2021 e per adeguamento dei prezzi ex art. 26 del D.L. 50/2022.

Rispetto alla prima tematica, l’ANAC ripercorre, preliminarmente, l’evoluzione normativa che ha interessato il meccanismo di revisione dei prezzi, rilevandone il passaggio da misura opzionale ed emergenziale a regime obbligatorio e strutturale, così come risultante da ultimo dall’art. 60 e dall’Allegato II. 2-bis del Codice dei contratti pubblici anche alla luce delle recenti modifiche introdotte dal Correttivo.

L’Autorità evidenzia, poi, come i meccanismi compensativi e revisionali siano necessari per garantire la cooperazione tra le parti e proteggere l’equilibrio contrattuale, che deve trovare esplicazione anche nella possibilità per l’impresa appaltatrice di imputare i costi aggiuntivi per dimostrare i propri requisiti. Viceversa, infatti, pur avendo eseguito prestazioni di maggior valore, l’impresa potrebbe essere esclusa dalle future gare non disponendo di adeguata qualificazione per la maggior classifica SOA corrispondente, violando così il principio di accesso equo agli appalti pubblici.

Fatte tali condivisibili premesse, l’Autorità fornisce indicazioni alle Amministrazioni appaltanti per la corretta compilazione dei CEL nei casi di inserimento di tali maggiori somme corrisposte a titolo di compensazione e adeguamento: tali somme, si chiarisce, andranno ad incrementare il valore di quelle lavorazioni interessate dall’aumento dei prezzi, nonché il valore del CEL utile ai fini della qualificazione dell’operatore economico.

Nel dettaglio:

  • la sede corretta per l’inserimento della maggiorazione dei prezzi risulta il quadro di CEL 4.3 denominato “Altri importi autorizzati …”;
  • gli importi inseriti in tale Quadro, unitamente a quelli del 3.1 “Importo di contratto” e 4.2 “Lavorazioni previste negli atti di sottomissione e negli atti aggiuntivi” costituiranno l’importo indicato nel Quadro 5 “Totale importi autorizzati”;
  • il riconoscimento del maggior valore delle opere eseguite all’operatore economico dovrà essere inserito nei quadri 6.2 e 6.3., incrementando il valore di quelle lavorazioni che sono state interessate dall’aumento dei prezzi di mercato.

Viene così superato tale pronunciamento in linea con quanto auspicato, e si distanzia dall’interpretazione del MIT che, in risposta ad un quesito, si era espressa negativamente in merito all’utilizzabilità ai fini SOA degli importi ottenuti e riconosciuti sul CEL per l’incremento del costo dei materiali da costruzione, formulando un’interpretazione poco coerente con il dettato normativo di cui all’art. 21, comma 3, all. 12 del Codice (v. Parere MIMS n.  1497/2022).

 

  1. ii) Corretto utilizzo dei CEL per i quali è prevista l’apposizione del Visto dell’autorità preposta alla tutela del bene.

Le altre criticità segnalate da ANCE e dalle SOA sono correlate, poi, alla spendita dei CEL che comprendono interventi realizzati in categorie che necessitano dell’attestato di buon esito degli interventi eseguiti su beni assoggettati a vincoli di tutela d’interesse paesaggistico e/o culturale, cioè del “Visto” rilasciato dalla Sopraintendenza o dall’Ente preposto alla tutela del bene (art. 4, comma 3, dell’allegato II.18 al Codice appalti).

La criticità è correlata al nuovo formato on-line dei CEL che prevede l’inserimento della dicitura “IN ATTESA DI VISTO” sovraimpressa su tutto il certificato lavori, anche laddove contenga solo in parte le categorie OG 2, OG 13, OS 2 e OS 25 per le quali non si sia eventualmente ancora concluso il rilascio del Visto da parte dell’autorità competente. Ciò, pertanto, rende inutilizzabile, ai fini SOA, l’intero certificato, e non solo quella parte ricadente nelle dette categorie.

Si è quindi ritenuto necessario proporre e chiedere all’ANAC la possibilità di portare in valutazione nei CEL, anche se ancora in attesa di Visto, i lavori eseguiti nelle categorie non interessate dalla verifica della Soprintendenza (o altro Ente preposto alla tutela), ai fini del conseguimento dell’attestazione di qualificazione.

L’ANAC, dopo un excursus sulla disciplina di riferimento e, in particolare, dell’art. 4, comma 3, dell’allegato II.18, ha accolto (parzialmente) la proposta nel caso in cui il CEL privo di Visto certifichi l’esecuzione di lavori la cui prevalenza non necessiti della predetta asseverazione. In questi casi, allora, il CEL potrà comunque essere valutato ai fini della qualificazione, ma nelle sole diverse categorie di lavorazione prevalenti non assoggettate alla verifica della Soprintendenza (o di altro Ente).

La condizione per la quale è possibile ammettere detto utilizzo – sottolinea l’Autorità – è il carattere marginale dei lavori assoggettati al Visto, i quali, oltre che nel valore economico non devono avere rilievo sulla buona esecuzione dell’intervento nel suo complesso, la cui asseverazione spetta al RUP; quest’ultimo, viene ribadito, anche in assenza del Visto della Sopraintendenza, dovrà comunque apporre la sua generale dichiarazione di buon esito dell’esecuzione prevista al Quadro 8 “Dichiarazione sull’esecuzione dei lavori”, senza la quale il Certificato non sarebbe spendibile in alcuna categoria di lavorazioni.

Alla luce di quanto esposto, si può senz’altro affermare che le indicazioni fornite siano positive per il sistema associativo e che le richieste avanzate siano state sostanzialmente accolte.

 


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