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20.01.2025 - ambiente

ALBO GESTORI AMBIENTALI: AGGIORNATI I REQUISITI DI IDONEITÀ PER IL TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

L’Albo Gestori Ambientali, ha aggiornato i requisiti minimi di idoneità tecnica per le attività della categoria 5, adeguandoli alle nuove disposizioni normative introdotte dal Decreto 4 aprile 2023 n. 59 (RENTRI) e dal Decreto Direttoriale n. 253 del 12 dicembre 2024 del MASE.

Il Decreto Direttoriale n. 253/2024 definisce le modalità di gestione dei dati relativi ai percorsi degli autoveicoli che trasportano rifiuti pericolosi, specificando sia le modalità di trasmissione che di archiviazione di tali informazioni. L’art. 1 del Decreto stabilisce che, per garantire la tracciabilità dei percorsi, gli autoveicoli devono essere dotati di un sistema di geolocalizzazione associato alla targa e al telaio, in grado di rilevare le coordinate geografiche del percorso dal punto di partenza alla destinazione. Inoltre, tali dati devono essere esportabili in un formato standard compatibile con i sistemi del settore.

A seguito di ciò, la Deliberazione ha introdotto, tra i requisiti minimi di idoneità tecnica per gli iscritti alla categoria 5, l’obbligo di dotare gli autoveicoli di sistemi di geolocalizzazione. Tale obbligo si applica ai soggetti che trasportano rifiuti speciali pericolosi e che sono tenuti all’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).

La presenza dei sistemi di geolocalizzazione dovrà essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante, utilizzando il modello aggiornato e incluso nell’allegato “A” della Deliberazione. Tale dichiarazione dovrà essere trasmessa telematicamente tramite la piattaforma AGEST a partire dal 1° luglio 2025 e non oltre il 31 dicembre 2025, pena l’avvio di un procedimento disciplinare.

Sono esclusi dall’obbligo:

  • i veicoli autorizzati esclusivamente al trasporto di rifiuti non pericolosi;
  • i veicoli destinati al trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi iscritti in categorie diverse dalla 5 (es. categoria 2 bis).

Allegato: Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024


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