SUPERBONUS – L’OPZIONE PER LA DETRAZIONE IN 10 ANNI PUÒ RIGUARDARE ANCHE SOLO UNA PARTE DELLE SPESE
L’opzione per la detrazione fiscale ripartita in 10 quote annuali per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 può essere esercitata anche solo per una parte delle spese sostenute nel 2022, non dovendo necessariamente riguardare tutte le spese sostenute nell’anno.
Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 252 del 9 dicembre 2024, riguardante una fattispecie in cui, a fronte di spese sostenute nel corso del 2022 per interventi di riqualificazione energetica ammessi al Superbonus, viene chiesto se per una parte di spese si possa optare per la ripartizione della detrazione in 10 quote annuali mentre per la restante parte si possa fruire della detrazione con l’ordinaria ripartizione in quattro anni.
Al proposito, si ricorda che, ai sensi del comma 1 dell’art. 119 del d.l. n. 34/2020, ai fini del Superbonus, la detrazione delle spese avviene con un’ordinaria ripartizione in quattro anni.
L’articolo 2 del Dl n. 11/2023 ha, però, introdotto nel citato articolo 119 il comma 8-quinquies, secondo cui la detrazione delle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta 2023.
Richiamata la normativa di riferimento, l’Agenzia delle Entrate ritiene possibile per il contribuente optare per la ripartizione della detrazione in dieci quote annuali anche solo per una parte delle spese sostenute nel 2022.
Ciò in quanto, a livello normativo, non emerge alcuna preclusione in tal senso né tantomeno l’obbligo che l’opzione decennale sia onnicomprensiva della totalità delle spese sostenute nell’anno.
Per completezza, l’Amministrazione finanziaria ricorda che l’opzione per la detrazione decennale – da esercitare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 – è possibile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.
Pertanto, come nel caso esaminato dall’Agenzia delle entrate nella Risposta in commento, per poter applicare una diversa ripartizione delle spese sostenute nel 2022 (una parte in 4 anni e l’altra in 10) è necessario, in primo luogo, che nella dichiarazione relativa al 2022 (presentata nel 2023) non sia stata indicata alcuna rata del bonus e, in secondo luogo, occorre:
- presentare il Modello Redditi persone fisiche integrativo del modello 730/2023 (relativo al periodo d’imposta 2022), indicando le spese sostenute nel 2022 da ripartire in 4 quote annuali di pari importo;
- optare nella dichiarazione dei redditi 2024 (relativa al periodo d’imposta 2023), per la ripartizione in 10 quote annuali di pari importo della detrazione spettante con riferimento alle altre spese sostenute nel 2022.
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