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Servizio Tributario - referente: rag. Enrico Massardi
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02.09.2024 - tributi

SUPERBONUS: LA “COMMISTIONE” TRA BENEFICIARI E IMPRESE CESSIONARIE NON PRECLUDE LA CESSIONE DEL CREDITO

La commistione di soggetti all’interno delle compagini sociali del cedente e del cessionario non preclude la possibilità di procedere con la cessione del credito d’imposta.

È il principio affermato dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, con la sentenza n. 7482 del 6 giugno 2024, che ha accolto il ricorso di un contribuente avverso dei provvedimenti di annullamento di comunicazioni di cessione del credito emessi dall’Agenzia delle Entrate.

Nel caso di specie, dopo aver svolto lavori su alcuni immobili, il contribuente aveva proceduto a cedere i relativi crediti d’imposta a una società di cui egli stesso era rappresentante.

L’Amministrazione finanziaria aveva così proceduto al blocco del sussidio ritenendo che tale commistione di soggetti configurasse una fattispecie di elusione fiscale.

Tuttavia, secondo i giudici, tale commistione non può rappresentare di per sé un abuso del diritto, dovendosi considerare che la normativa Superbonus non contiene alcuna previsione in tal senso.

Difatti, l’art. 121 del d.l. n. 34/2020 prevede – al ricorrere di specifiche condizioni – la possibilità di optare, in luogo della detrazione diretta, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

E, rispetto a tale seconda possibilità, nulla si specifica su chi debbano essere i cessionari del credito e su quali eventuali specifiche caratteristiche debbano avere.

Né, soprattutto, vi è una preclusione a priori nella scelta del soggetto cessionario.

In considerazione di ciò, la sentenza precisa che “la scelta legislativa è quella di incentivare e sostenere lavori di ristrutturazione con valenza di rispetto ambientale, rispetto a tale finalità non è ben comprensibile come la presenza dei medesimi soggetti nella compagine di società interessate alla opzione di cessione del credito e di realizzazione delle opere, possa determinare illegittimi comportamenti ai fini della normativa fiscale”.


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