SUPERBONUS – FATTURE CON SCONTO ERRATE NON RETRODATABILI SE RITRASMESSE OLTRE I TERMINI
In tema di Superbonus e sconto in fattura, nel caso di fatture errate trasmesse a dicembre 2023 e non ritrasmesse allo SdI entro i termini stabiliti dall’art. 21, comma 4, del DPR n. 633/1972 (12 giorni), non è possibile retrodatare l’efficacia delle stesse.
È quanto viene chiarito nella risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 146 del 9 luglio 2024.
Il caso sottoposto al Fisco riguarda fatture emesse il 29 dicembre 2023 con sconto integrale (annualità in cui l’agevolazione era prevista nella misura del 110%).
Fatture che risultavano errate in quanto lo sconto era stato praticato sul solo imponibile, anziché, come stabilito dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022 n. 35873, sull’importo totale, al lordo dell’IVA.
Le successive fatture prodotte per rettificare l’errore venivano trasmesse allo SdI il 27 marzo 2024, quindi ben oltre il termine di 12 giorni previsto ai fini della rilevanza della data di emissione della “prima” fattura.
L’Agenzia delle Entrate richiama la recente risposta n. 103 del 13 maggio 2024, con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito alle condizioni al verificarsi delle quali la fattura può considerarsi tempestivamente emessa ai fini dell’agevolazione Superbonus.
In particolare, è stato chiarito che «[…] laddove l’emissione della fattura per i servizi resi non sia contestuale al pagamento degli stessi (anche tramite riconoscimento dello sconto) e, pertanto, il documento indichi due diverse date [una di effettuazione dell’operazione (ossia di pagamento, anche tramite l’equivalente sconto) ed una successiva di trasmissione allo SdI], laddove la seconda sia rispettosa dei termini di legge (ivi compresi i […] cinque giorni dall’eventuale scarto), la fattura risulterà correttamente emessa e lo sconto applicato».
E ancora, che «…ai fini dell’individuazione del momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di opzione per lo ”sconto integrale” in fattura applicabile secondo le percentuali vigenti in tale momento, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all’effettuazione dell’operazione (ossia al pagamento, anche tramite l’equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo SdI nei termini stabiliti dall’articolo 21,
comma 4, del D.P.R n. 633 del 1972 (entro 12 giorni), e ricorrano gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del ”Superbonus 110%”». Nel caso esaminato, quindi, la fattura errata di dicembre 2023 ritrasmessa oltre i termini, non consente di retrodatare l’efficacia delle fatture al fine di fruire dell’agevolazione in misura pari al 110%.
Sarà, quindi, applicabile il superbonus nella misura prevista per il 2024 (70%).
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