SUPERBONUS E SCONTO INTEGRALE – SALVA LA FATTURA SCARTATA SE RE-INVIATA NEI TERMINI
In caso di lavori agevolati con il Superbonus, pagati con sconto in fattura, lo scarto della fattura da parte del sistema di interscambio (SDI) non inficia la tempestiva emissione del documento se il contribuente ri-trasmette la fattura corretta entro i 5 giorni successivi allo scarto.
Con la risposta n. 140 del 24 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ribadisce quanto già affermato nell’interpello del 13 maggio 2024 n. 103 in tema di sconto integrale in fattura per interventi con superbonus ex art. 121 del DL 34/2020.
Anche in tal caso si parte dal presupposto per cui, per definire il momento di sostenimento delle spese agevolate, occorre fare riferimento alla data indicata nella fattura.
Se la fattura viene scartata dallo SDI per mancato superamento dei controlli, la sua emissione si considera in ogni caso tempestiva nel caso in cui venga rimosso l’errore e si proceda a un nuovo invio entro i cinque giorni successivi alla ricezione del messaggio di scarto.
Questo comporta che nei lavori a cavallo d’anno la fattura con sconto, datata 2023, scartata dal Sistema di interscambio e correttamente re-inviata, nei primi giorni del 2024, si considera emessa nel 2023 con possibilità di applicazione dell’aliquota vigente per tale annualità (110%).
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