SONO FUORI CAMPO IVA LE SOMME CORRISPOSTE A TITOLO RISARCITORIO DALLA STAZIONE APPALTANTE
Sono escluse da IVA le somme corrisposte dalla stazione appaltante alla società appaltatrice a titolo di risarcimento dei danni subiti per la sospensione dei lavori oggetto dell’appalto.
È quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 223 del 18 novembre 2024, riguardante una fattispecie in cui, a seguito della sospensione dei lavori oggetto di un contratto di appalto per circostanze impreviste, si instaurava una controversia tra la stazione appaltante e la società appaltatrice.
Il procedimento giudiziario si concludeva con un accordo transattivo tra le parti, in forza del quale la stazione appaltante si impegnava a corrispondere alla società una somma a titolo di risarcimento per il danno subito dall’appaltatrice in ragione della sospensione dei lavori.
Ciò premesso, nucleo della questione sottoposta all’Amministrazione finanziaria è se la somma corrisposta a titolo risarcitorio sia o meno rilevante ai fini IVA.
Nel fornire risposta al quesito, l’Agenzia delle Entrate ricorda anzitutto che, ai fini del corretto trattamento fiscale applicabile ai fini IVA, è necessario considerare la natura giuridica delle somme da corrispondere.
In concreto, occorre verificare se tali somme rappresentino il corrispettivo per una prestazione ricevuta o se costituiscano un risarcimento per inadempimento o irregolarità nell’adempimento di obblighi contrattuali.
Valutazione che si configura come fondamentale e scriminante ai fini dell’applicazione del tributo, considerato che l’articolo 15, comma 1, n. 1) del d.P.R. n. 633/1972 espressamente stabilisce che non concorrono a formare la base imponibile IVA le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o committente.
E, difatti, proprio sulla base di questa norma, l’Agenzia ritiene che le somme dovute a titolo risarcitorio siano escluse dal campo di applicazione dell’imposta, non rappresentando, per contro, il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni.
Non solo. L’Amministrazione precisa ulteriormente che la natura esclusivamente risarcitoria della somma risulta altresì dall’articolo 121 del d.lgs. n. 36/2023 che stabilisce che “qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti”.
Ciò chiarito in relazione alla debenza dell’IVA, l’Agenzia si sofferma sulla corretta condotta ai fini dell’imposta di registro.
Al riguardo, trattandosi di una scrittura privata di natura transattiva, occorre fare riferimento all’articolo 29 del d.P.R. n. 131/1986, il quale prevede che per le transazioni che non hanno ad oggetto trasferimento di proprietà o costituzioni di diritti reali, l’imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano.
Dunque, considerato che nel caso di specie l’accordo comporta un obbligo di pagamento a carico dell’istante, la scrittura privata è soggetta a registrazione in termine fisso con applica dell’imposta del 3%, come prevista dall’articolo 9 della Tariffa allegata al Testo Unico per gli atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.
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