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Servizio Tecnico - referente: dott.ssa Sara Meschini
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09.09.2024 - lavori pubblici

SINDACATO DEL GIUDICE SULL’ATTIVITÀ VALUTATIVA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

In materia di procedure di gara, il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio dell’attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla commissione. Le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica. Le censure inerenti alle valutazioni della Commissione di gara sulle offerte e ai punteggi tecnici attribuiti sono inammissibili qualora la parte ricorrente non riesca a delineare un serio e sufficientemente plausibile quadro indiziario dal quale poter desumere, anche in via presuntiva, che le valutazioni espresse dalla stazione appaltante potessero essere considerate manifestamente abnormi, irrazionali o illogiche” (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 12 agosto 2024 n. 7094.).

Recentemente il Consiglio di Stato si è espresso sui limiti di sindacabilità delle valutazioni delle offerte tecniche effettuate dalla Commissione giudicatrice.

In particolare, la sentenza in esame richiama il principio generale secondo cui le valutazioni tecniche dell’amministrazione non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non quando appaiano, per tabulas, macroscopicamente illogiche o incongrue, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti ( ex multis Consiglio di Stato, V, 28 ottobre 2015, n. 4942;  Consiglio di Stato , sez. V, 30 aprile 2015, n. 2198;  Consiglio di Stato, sez. V, 23 febbraio 2015, n. 882;  Consiglio di Stato, sez. V, 26 marzo 2014, n. 1468;  Consiglio di Stato, sez. III, 13 marzo 2012, n. 1409), ovvero ancora salvo che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione: tale apparenza dev’essere di immediata percezione, non essendo a tal fine sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile, in quanto il giudice amministrativo non può sostituire – in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri – proprie valutazioni a quelle effettuate dall’autorità pubblica, quando si tratti di regole (tecniche) attinenti alle modalità di valutazione delle offerte.

La medesima sentenza osserva che, in materia di procedure di gara, il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio dell’attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla commissione.

Le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica ( vd. Consiglio di Stato, sez. V, 8 gennaio 2019, n. 173;  Consiglio di Stato, sez. III, 21 novembre 2018, n. 6572).

Ne consegue che, per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice, non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto, ciò che nel caso di specie, come ex professo sarà detto, non è affatto accaduto, in quanto non sono emersi detti travisamenti, pretestuosità o irrazionalità (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 9 giugno 2020, n. 3694).

In sostanza, le censure inerenti alle valutazioni della Commissione di gara sulle offerte e ai punteggi tecnici attribuiti sono inammissibili qualora la parte ricorrente non riesca a delineare un serio e sufficientemente plausibile quadro indiziario dal quale poter desumere, anche in via presuntiva, che le valutazioni espresse dalla stazione appaltante potessero essere considerate manifestamente abnormi, irrazionali o illogiche.

Allegato: CdS_7094_24


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