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18.11.2024 - tributi

SE L’OGGETTO SOCIALE È COMPRAVENDERE BENI IMMOBILI, SI APPLICA LA DISCIPLINA TIPICA DEI BENI MERCE

La cessione di un immobile da parte di una società che, per oggetto sociale, svolge attività di compravendita di edifici, è sottoposta alla disciplina tipica dei beni merce. Con la conseguenza che il corrispettivo della vendita costituisce ricavo interamente tassabile.

È il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25550 del 24 settembre 2024.

Nella fattispecie in esame, una società – esercente attività di costruzione e commercializzazione di immobili – aveva costruito e poi ceduto a titolo oneroso un fabbricato, applicando la disciplina tipica dei beni patrimoniali.

Per l’effetto, era stata tassata solo la plusvalenza della cessione, ovvero la differenza tra la spesa sostenuta per la costruzione dell’immobile e il ricavo conseguito dalla vendita.

La Corte di Cassazione non condivide tale condotta, aderendo, piuttosto, alla tesi dell’Agenzia delle Entrate secondo cui, considerato l’oggetto sociale del contribuente, il fabbricato costruito e poi alienato dall’impresa doveva essere sottoposto alla disciplina prevista per i beni merce.

I Giudici, richiamando la distinzione tra le categorie di beni, rilevano come l’immobile non potesse qualificarsi come bene patrimoniale perché non destinato al mercato locativo né come bene strumentale, non essendo destinato alla realizzazione dell’attività di impresa.

Più correttamente deve, invece, qualificarsi come bene merce, trattandosi di bene alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa.

Ne deriva il principio di diritto per cui “in tema di determinazione del reddito d’impresa, il corrispettivo della vendita di un complesso di unità immobiliari, effettuato da una società avente come oggetto principale l’attività di compravendita di immobili, costituisce, a norma dell’art. 53 (ora art. 85). Comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 917 del 1986, ricavo interamente tassabile, atteso che la tassabilità della sola plusvalenza riguarda il corrispettivo realizzato mediante cessione di beni relativi all’impresa diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio essa è diretta”.


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