RISPOSTA 157/2024: PLUSVALENZA DA CESSIONE DI IMMOBILI POST SUPERBONUS – CHIARIMENTI SUL CALCOLO DELLA PLUSVALENZA NEL CASO DI ACQUISTO PER USUCAPIONE
L’Agenzia delle Entrate torna sul tema della plusvalenza tassabile nel caso di vendita di un immobile sul quale sono stati realizzati interventi agevolati con il Superbonus.
Questa volta, però, il focus sono le modalità di calcolo della plusvalenza imponibile in ipotesi di immobile acquisito per usucapione sul quale sono stati effettuati interventi agevolati e che si intende rivendere prima che siano trascorsi dieci anni dal termine dei lavori.
Con la risposta n. 157 del 17 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate afferma che, in tali ipotesi, la plusvalenza imponibile è determinata dalla “differenza tra il corrispettivo della vendita dell’immobile e il valore ricavabile della sentenza dichiarativa di usucapione, aumentato dei costi inerenti al bene”, escludendo le spese agevolate dal Superbonus per cui si è esercitata l’opzione di sconto in fattura o cessione del credito.
Parametro rilevante, dunque, è il valore risultante dalla sentenza dichiarativa di usucapione, costituito dal valore venale del bene alla data in cui è passata in giudicato la sentenza e che costituisce il dato iniziale per determinare il valore da assoggettare a tassazione.
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