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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
Tel. 030.399133 - Email: francesco.zanelli@ancebrescia.it
13.05.2024 - lavoro

RINUNCE E TRANSAZIONI – SEDI PROTETTE – IN PARTICOLARE: LA SEDE SINDACALE – REQUISITI DELLA STESSA – RUOLO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA – PREVISIONE DA PARTE DEL CCPL 30 NOVEMBRE 2022 PER LA PROVINCIA DI BRESCIA – CASSAZIONE 15 APRILE 2024, N. 10065

Un lavoratore, dopo aver sottoscritto, in presenza di un rappresentante sindacale, un accordo di conciliazione con il datore di lavoro in cui, per evitare il licenziamento, accettava una sensibile riduzione della propria retribuzione, ha impugnato il medesimo accordo, ritenendolo viziato.

Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello territorialmente competente hanno accolto il ricorso del lavoratore, dichiarando la nullità del verbale di conciliazione a causa della sua sottoscrizione presso i locali dell’azienda. Ad avviso dei giudici, in effetti, la presenza del rappresentante sindacale non valeva a sanare il difetto di neutralità del luogo di firma dell’accordo.

Contro la sentenza della Corte d’Appello, la Società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione, evidenziando una cattiva interpretazione, data dai giudici di secondo grado, del concetto di “sede sindacale” inteso come luogo fisico e non invece, come luogo virtuale in cui si può sviluppare la migliore condizione di protezione del lavoratore.

Occorre, al riguardo, ricordare come l’art. 2113 del vigente Codice civile preveda come necessaria una protezione giuridica del lavoratore nel momento in cui lo stesso disponga, mediante accordi con il datore di lavoro, di diritti inderogabili derivanti dal rapporto di lavoro. Ad avviso del legislatore, tale protezione non è più necessaria nel momento in cui l’accordo venga sottoscritto con adeguate garanzie per il dipendente, costituite dall’intervento di qualificati soggetti operanti all’interno delle cosiddette “sedi protette“. Tali sedi sono individuate tassativamente dalla norma e consistono nella sede giudiziale (accordo firmato davanti al Giudice), nella sede amministrativa (accordo firmato davanti la Commissione di Conciliazione costituita presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro) o la sede sindacale (accordo firmato con l’assistenza di un rappresentante sindacale di fiducia del lavoratore al quale l’interessato abbia conferito apposito mandato).

La Corte di Cassazione, dopo aver rilevato che l’accordo conciliativo sottoposto al suo esame, rientrava nel terzo caso sopra delineato ha rigettato il ricorso dell’Azienda sostenendo che la conciliazione firmata in sede sindacale non può essere validamente conclusa presso i locali aziendali, poiché questi ultimi non possono essere annoverati fra le sedi protette, in quanto carenti della neutralità indispensabile a garantire, unitamente all’assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore.

La posizione espressa dalla Cassazione si caratterizza per una visione eccessivamente formalistica della norma, sotto alcuni aspetti quasi paradossale, perchè conferisce rilevanza a un dettaglio logistico, giuridicamente irrilevante se lo scopo della norma, come detto, è offrire una precisa e puntuale protezione al lavoratore, garantita dall’intervento di un soggetto terzo (il Giudice, la Commissione, il sindacalista) e non da un luogo.

Peraltro, nell’ordinanza qui in commento, la Corte ha seguito una linea interpretativa almeno apparentemente opposta rispetto a quella sposata in un analogo e recente caso, rappresentato dall’ordinanza 1975/2024, in cui è stato, invece, definito come la necessità della firma della conciliazione presso una sede sindacale non sia un requisito formale, ma funzionale a consentire al lavoratore la consapevolezza piena delle conseguenze del suo atto di disposizione di diritti.

Conseguenze per le imprese edili bresciane del contrasto di orientamenti giurisprudenziali

L’orientamento espresso dall’ordinanza della Cassazione sembra far trasparire, almeno nel caso di specie, un’interpretazione della Corte secondo cui requisito necessario per la validità della conciliazione in sede sindacale è la previsione di tale sede nella contrattazione collettiva applicata dal datore di lavoro interessato.

Per quanto tale interpretazione non paia del tutto condivisibile, distinguendosi per un eccessivo formalismo, una sua eventuale diffusione non deve preoccupare le imprese edili bresciane. In effetti, il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro firmato da ANCE Brescia ha istituito, sin dal 2017, una Commissione di conciliazione, la cui attività è disciplinata, nel dettaglio, dalla predetta fonte di contrattazione collettiva.

Invitiamo le imprese edili, quindi, per migliore e sicura gestione di qualsiasi possibile contenzioso con un proprio dipendente, a contattare il Servizio sindacale di ANCE Brescia, al fine di valutare l’intervento della predetta Commissione, in modo da rispondere ai requisiti di validità dell’accordo conciliativo raggiunto ai requisiti posti dall’ordinanza, qui in commento, della Cassazione.


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