REVISIONE DEL REGIME IMPOSITIVO DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) E DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI (IRES)
Nella Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2024 è stato pubblicato il decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 (di seguito, “d.lgs. Redditi”), che attua la legge delega sulla riforma fiscale e rivede il regime impositivo dei redditi delle persone fisiche, delle società e degli enti.
Il decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 dicembre 2024, modifica lo schema preliminare approvato lo scorso 30 aprile e aggiornato secondo i pareri parlamentari emessi a novembre.
Di seguito si evidenziano le principali modifiche introdotte nella versione definitiva del decreto, rinviando ad approfondimenti futuri per le aree di maggiore interesse.
Modifiche relative ai redditi di lavoro dipendente
L’art. 3 del d.lgs. Redditi non prevede più l’abrogazione della lett. i-bis) del comma 2 dell’art. 51 del TUIR, che esclude dal reddito le quote di retribuzione derivanti dalla rinuncia all’accredito contributivo obbligatorio per il pensionamento anticipato. Tale modifica garantisce il coordinamento con l’art. 23 del disegno di legge di bilancio 2025 (A.C. 2112-bis), che richiama la medesima disposizione nell’ambito delle misure per il trattenimento in servizio.
Regime impositivo delle società: riallineamento contabile-fiscale
Il decreto precisa che le divergenze strutturali si riferiscono a discrepanze definitive tra criteri contabili e fiscali, come l’iscrizione in bilancio di beni delle entità soggette a controllo congiunto in sostituzione delle partecipazioni in joint operation.
Modalità applicative del riallineamento
- Il saldo globale negativo è deducibile in un periodo pari alla maggiore durata residua delle fattispecie riallineate, con un minimo di dieci periodi d’imposta.
- Chiarimenti per operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti) tra soggetti con principi contabili differenti (IAS/OIC).
- Esclusione dal riallineamento delle valutazioni di attività e passività che assumono rilevanza fiscale al termine dell’esercizio.
Nella norma non è stato introdotto un riallineamento straordinario per eliminare il doppio binario fiscale-contabile pregresso, né una disciplina agevolativa per favorire la crescita dimensionale delle imprese.
Disciplina del reddito d’impresa: contributi in conto capitale
La disciplina previgente si applica ai contributi incassati entro il 31 dicembre 2023. Viene eliminata la rideterminazione della seconda rata d’acconto.
Crediti e debiti in valuta estera
Le valutazioni non rilevanti ai fini fiscali nel 2023 concorrono alla formazione del reddito nel 2024.
Errori contabili
Non è stata recepita la proposta di revisione della rilevanza fiscale degli errori contabili iscritti in bilancio.
Riporto delle perdite nelle operazioni straordinarie
Sono state introdotte modifiche al meccanismo di funzionamento, in particolare:
- una nuova formulazione dell’art. 84, comma 3, per tenere conto del voto plurimo/maggiorato.
- l’introduzione di un criterio proporzionale per conferimenti e versamenti antecedenti di 24 mesi.
Circolazione delle perdite nel gruppo
Le perdite possono circolare liberamente tra soggetti già appartenenti al gruppo al momento della loro formazione. Principi applicativi demandati a un decreto attuativo.
Operazioni di scissione e scorporo
Per quanto attiene alle operazioni di scissione e scorporo è stato chiarito che le eccedenze d’imposta utilizzabili in compensazione restano escluse dalle posizioni soggettive della società scissa e che le partecipazioni ricevute in uno scorporo PEX mantengono il periodo di possesso delle partecipazioni scorporate.
Aspetti critici
Non è stata disciplinata la scissione mediante scorporo a favore di società preesistenti, creando incertezza sul trattamento fiscale.
Conferimenti intracomunitari
È stata recepita la proposta di estendere la disciplina ai conferimenti di partecipazioni tra società residenti nello stesso Stato membro diverso dall’Italia.
Società di comodo
Sono stati dimezzati i coefficienti relativi ai ricavi presunti e al reddito minimo per immobili e partecipazioni.
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