PRIME REGOLE APPLICATIVE DEL PREAC PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E LA TUTELA DELLE ZONE AGRICOLE
Nelle more dell’individuazione delle aree idonee per gli impianti a fonti rinnovabili a livello nazionale, sono state approvate e pubblicate le prime regole applicative per l’istallazione di impianti fotovoltaici e impianti agrivoltaici nelle aree agricole lombarde (BURL del 4 marzo 2024, Serie Ordinaria n. 10, con D.g.r. n. XII/1949 del 26 febbraio 2024) .
Tali indicazioni riferite all’allegato 13 del PREAC (Programma Regionale Energia Ambiente e Clima), approvato con dgr 7553 del 15 dicembre 2022 e pubblicato sul BURL n. 52 S.O. del 27 dicembre 2022, fanno riferimento esclusivamente all’istallazione di impianti fotovoltaici e impianti agrivoltaici nelle aree agricole così come specificate nell’Allegato A del documento in oggetto.
Si ricorda che il PREAC è nato da un atto di indirizzo del Consiglio regionale, approvato nel 2020, che ha indicato il percorso che la Lombardia deve seguire per affermarsi come “regione ad emissioni nette zero” al 2050.
Il nuovo provvedimento nasce dalla necessità di Regione Lombardia di trovare un equilibrio tra l’esigenza di incremento di energia da fonti rinnovabili e la tutela delle aree oggi destinate alla produzione agricola, ciò in attesa del Decreto interministeriale che dovrà fissare puntualmente le procedure per la definizione delle aree idonee alla produzione di energia.
Di seguito si cerca di riassumere i principali contenuti del provvedimento in parola.
REGOLE APPLICATIVE PER L’ISTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E IMPIANTI AGRIVOLTAICI NELLE AREE AGRICOLE LOMBARDE
Le previsioni della delibera si applicano alle aree agricole, qualora più restrittive rispetto ai contenuti dell’Allegato 13 del PREAC e a quanto previsto dagli strumenti di pianificazione vigenti nelle aree di seguito indicate, ricadenti all’interno di:
- aree protette come definite dall’art. 1, comma 1, della l.r. 86/1983
- parchi naturali, intesi quali zone aventi le caratteristiche di cui all’art. 2, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), caratterizzati da un elevato grado di naturalità e comunque destinate a funzioni prevalentemente di conservazione e ripristino dei caratteri naturali.
- Tali aree sono (art. 2, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394) i parchi naturali regionali costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell’ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.
- parchi regionali, intesi quali zone che, costituendo generale riferimento per la comunità lombarda, sono organizzate in modo unitario, con preminente riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell’ambiente e di uso culturale e ricreativo, nonché con riguardo allo sviluppo delle attività agricole, silvicole e pastorali e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti;
- riserve naturali, intese quali zone specificamente destinate alla conservazione della natura in tutte le manifestazioni che concorrono al mantenimento dei relativi ecosistemi;
- monumenti naturali, intesi quali singoli elementi o piccole superfici dell’ambiente naturale di particolare pregio naturalistico e scientifico, che devono essere conservati nella loro integrità;
- altre zone di particolare rilevanza naturale e ambientale da sottoporre comunque a regime di protezione.
- aree protette nazionali istituite ai sensi della l. 394/1991 ovvero
- parchi nazionali
- riserve naturali statali
- parchi locali di interesse sovracomunale
- siti della Rete Natura 2000, ovvero i Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli” concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Si riporta il link con l’elenco di tali aree SIC, ZSC e ZPS in Italia
- varchi della rete ecologica regionale qui elencati
Inoltre, il PREAC classifica i territori agricoli lombardi in due categorie nelle quali è possibile installare diverse tipologie di impianti:
- esclusivamente i territori DOP e IGP in Lombardia riferiti ai settori viti-vinicolo, olivicolo, frutticolo, orticolo, mellifero. Sono escluse le aree DOP e IGP per la produzione dei prodotti agroalimentari lattiero-caseari e delle carni lavorate.
In tali aree sono ammessi impianti agrivoltaici avanzati.
- tutti i rimanenti territori destinati ad aree agricole nei quali è possibile realizzare impianti agrivoltaici e gli impianti agrivoltaici avanzati che possono ricadere entro le aree idonee di cui all’art. 20, comma 8, lett. c-ter) e di cui all’art. 20, comma 8, lett. c-quater):
- c-ter)…:
1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall’articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.
- c-quater)…:
Le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ( incluse le zone gravate da usi civici di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto), né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all’articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Nello specifico tali aree si distinguono in due sotto-categorie:
- Territori destinati a specifici usi del suolo caratterizzati prevalentemente da specifiche produzioni quali risaie, vigneti, frutteti e frutteti minori, oliveti, arboricoltura da legno, colture orticole, prati permanenti, marcite, castagneti da frutto
- Territori destinati a specifici usi del suolo non ricadenti nella sottocategoria B1 caratterizzati prevalentemente da produzioni di seminativi. Si tratta di coltivazioni in genere destinate all’industria molitoria con un importante export e mangimistica. gli impianti fotovoltaici sono realizzabili nelle aree agricole con moderato e basso valore agricolo, indicato nella “Carta del valore agricolo dei suoli” elaborata sulla base del DUSAF o nella “Carta del consumo di suolo (elementi della qualità dei suoli liberi)” contenuta nel PGT del Comune sede del progetto.
Nella delibera inoltre sono descritte ed elencate le documentazioni da allegare all’istanza e da produrre durante la vita di esercizio dell’impianto:
- Documentazione da allegare al progetto componente l’istanza per ottenere il titolo abilitativo.
- Relazione di monitoraggio economica e pedologica comprovante la continuità dell’attività agricola e contenuti.
Sono poi dettagliatamente riportati i requisiti da valutare ai fini del rilascio del titolo abilitativo e della conduzione dell’impianto:
- Requisito A: l’impianto rientra nella definizione di agrivoltaico o agrivoltaico avanzato
- Requisito B: valutazione dell’integrazione fra attività agricola e produzione elettrica
- Requisito C: comprovare la continuità dell’attività agricola, da valutare durante il corso di esercizio dell’impianto
- Requisito D: requisito soggettivo
Infine la delibera specifica che sia necessario porre particolari attenzioni paesaggistiche in fase di progettazione richiamando:
- le indicazioni relative agli “Elementi da valutare nelle aree con valenza paesaggistica” così come definite al punto 8 “Elementi tecnici da considerare in fase di progettazione” dell’allegato13 del PREAC
- le “Indicazioni per l’attuazione della rete ecologica regionale” e le “criticità” indicate per ciascun settore della Rete Ecologica Regionale (d.g.r. 10962/2009).
Allegato 1: D.g.r. 26 febbraio 2024 – n. XII/1949
Allegato 2: Impianti FER in aree tutelate
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