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01.07.2024 - tributi

NIENTE IVA SUI CONTRIBUTI EROGATI DA UN ENTE PUBBLICO NELL’AMBITO DI PROGETTI PNRR

I contributi pubblici per servizi innovativi finanziati nel PNRR sono da considerarsi fuori campo IVA, per mancanza del presupposto oggettivo.

È il principio affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 131 del 7 giugno 2024.

Nella fattispecie sottoposta all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria vi è il coinvolgimento di tre soggetti: (i) l’ente pubblico istante, titolare del progetto, (ii) i soggetti attuatori, che erogano i servizi oggetto del progetto stesso e (iii) i soggetti beneficiari.

Rapporto che si articola in tal modo:

– a fronte del servizio erogato, il soggetto attuatore emette una fattura nei confronti del beneficiario per l’intero valore del servizio erogato;

– il soggetto attuatore dovrà poi rendicontare le attività e i costi sostenuti per l’erogazione del servizio, al fine di ricevere dall’ente pubblico i contributi PNRR a copertura dei costi sostenuti.

Se, da una parte, l’erogazione del contributo al soggetto attuatore è certamente esclusa dall’Iva, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera a), del D.P.R. n. 633/1972, in quanto aiuto di Stato, l’Istante chiede di chiarire quale sia il trattamento Iva da applicare invece ai servizi erogati dall’attuatore al beneficiario.

Ebbene, secondo l’Agenzia delle Entrate il finanziamento delle attività connesse all’erogazione di servizi ai soggetti beneficiari non è soggetto a Iva non solo nel rapporto tra l’ente pubblico e il soggetto attuatore ma neppure nel rapporto tra quest’ultimo e i beneficiari.

A tale conclusione giunge richiamando la prassi, la normativa e la giurisprudenza (anche unionale), che hanno chiarito che l’erogazione di un contributo assume rilevanza ai fini Iva solo se si colloca nell’ambito di un rapporto a prestazioni corrispettive: cioè, all’erogazione della somma di denaro deve corrispondere un obbligo di dare, fare, non fare o permettere.

Ne deriva che i contributi a fondo perduto – erogati senza connessione con prestazioni di servizi o cessioni di beni – non sono soggetti all’imposta.

Ed è questo il caso dei finanziamenti erogati, nella fattispecie in esame, dall’ente pubblico istante a vantaggio dei soggetti beneficiari.

Né rileva in alcun modo – nel senso di modificare la natura dei contributi – la presenza del soggetto attuatore, che rappresenta un semplice tramite tra l’ente erogatore e il beneficiario effettivo dei servizi.

L’Agenzia delle Entrate – affermato tale principio – chiarisce come lo stesso trovi concreta attuazione nelle due diverse ipotesi che possono di fatto realizzarsi:

– se il contributo pubblico copre integralmente il costo del servizio, l’operazione è totalmente fuori campo Iva;

– se il contributo copre, invece, solo una parte del servizio e la restante parte resta a carico del beneficiario, il soggetto attuatore dovrà ordinariamente applicare l’Iva sulla somma versata dal beneficiario.


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