LEGGE DI BILANCIO 2024 – NUOVO OBBLIGO ASSICURATIVO PER RISCHI CATASTROFALI
L’articolo 1, commi 101-111 (Misure in materia di rischi catastrofali) della legge di Bilancio 2024 (L. n. 213 del 30 dicembre 2023) inserisce, per la prima volta nel quadro normativo italiano, un obbligo assicurativo per i rischi catastrofali quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
L’adempimento riguarda, dal punto di vista soggettivo, le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese. Si ricorda che nel Registro delle imprese, tenuto presso le locali Camere di Commercio, devono iscriversi tutti gli imprenditori qualunque sia la forma giuridica (sia società che imprese individuali) sotto la quale viene svolta l’attività, ed in particolare una qualunque delle attività di cui all’art. 2195 del c.c..
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione esso si riferisce alla copertura dei danni, direttamente cagionati dall’evento calamitoso, agli immobili previsti all’articolo 2424 del Codice civile, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1, 2 e 3) ossia le immobilizzazioni materiali: terreni e fabbricati; impianti e macchinari; attrezzature industriali e commerciali.
Le imprese rientranti nell’ambito di applicazione della norma sono tenute a stipulare, i contratti assicurativi per rischi catastrofali entro il 31 dicembre 2024. Si prevede che l’inadempimento dell’obbligo di assicurazione sia valutato ai fini dell’assegnazione alle imprese di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Con successivo Decreto Interministeriale saranno stabilite le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione. Il decreto potrà contenere anche le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo, nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941