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15.11.2024 - lavoro

INPS – RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 11,50% EX ART. 29, LEGGE 341/95 – ISTRUZIONI APPLICATIVE PER L’ANNO 2024 – CIRCOLARE 11 NOVEMBRE 2024, N. 93

Come anticipato con Newsletter settimanale ANCE Brescia – n. 29/2024 del 22/07/2024, il Ministero del Lavoro, con Decreto del 16 maggio u.s., emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, trasmesso alla Corte dei Conti e pubblicato il 15 luglio 2024 nella sezione “Pubblicità legale” del sito internet www.lavoro.gov.it, ha confermato per l’anno 2024, nella misura dell’11,50%, la misura contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall’articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni.

Con circolare n. 93 dell’11 novembre 2024, qui in commento, l’INPS ha fornito le indicazioni operative per la fruizione di tale riduzione contributiva.

Disciplina della riduzione contributiva 11,50%

La disciplina dell’istituto in parola è stata modificata dalla Legge n. 247/2007 che ha reintrodotto in maniera stabile la riduzione dell’11,50% a favore delle sole imprese edili regolari, iscritte alle Casse Edili e che versano i contributi sull’orario contrattuale di settore. Il provvedimento dispone, inoltre, che la riduzione debba essere confermata anno per anno da un apposito decreto interministeriale.

Ambito e misura della riduzione

L’Istituto ricorda, in via preliminare, che la riduzione in commento spetta esclusivamente per i periodi di paga compresi fra gennaio e dicembre 2024.

Essa interessa i datori di lavoro che esercitano attività edile. In particolare, hanno diritto all’agevolazione contributiva, per i già citati periodi di paga, le imprese classificate nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 (e nel settore artigianato da 41301 a 41305), nonché quelle caratterizzate dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909.

L’Istituto ricorda che non costituiscono attività edili in senso stretto, e pertanto sono escluse dalla suddetta agevolazione, le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.

Il beneficio trova applicazione per i soli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali; non spetta, quindi, per eventuali operai a tempo parziale.

La suddetta agevolazione consiste in una riduzione, nella misura dell’11,50%, sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica.

La base di calcolo dell’agevolazione deve essere ridotta in conformità alle vigenti disposizioni in materia di riduzione degli oneri sociali e del cuneo contributivo (di cui rispettivamente all’art. 120, commi 1 e 2, della legge n. 388/2000 e all’art. 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005).

La base di calcolo deve essere, inoltre, determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti all’impresa nel caso di conferimento del TFR a forme pensionistiche complementari o al Fondo di tesoreria INPS (di cui all’art. 10 del d. lgs. n. 252/2005 e all’art. 8 del D.L. n. 203/2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2005, e s.m.i.).

L’agevolazione non si applica sul contributo dello 0,30% di cui all’art. 25 co. 4 della legge n. 845/1978, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

Condizioni di accesso al beneficio

L’Inps ricorda le condizioni cui è subordinato l’accesso all’agevolazione contributiva qui considerata:

  • rispetto di quanto previsto, per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, dall’art. 1, comma 1175 della legge n. 296/2006, ossia il possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata tramite il Durc, fermi restando gli altri obblighi di legge, e la corretta applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • rispetto di quanto disposto in materia di retribuzione imponibile dall’art. 1, comma 1 del D.L. n. 338/1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 389/1989;
  • assenza di condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione (in conformità all’art. 36-bis co. 8 del D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006).

La riduzione non spetta per quei lavoratori per cui sono già previsti specifici benefici previdenziali ad altro titolo che non consentano il cumulo con altre agevolazioni. A titolo esemplificativo, l’Istituto cita l’esonero strutturale per l’occupazione giovanile di cui all’art. 1, comma 100, della legge n. 205/2017 o l’esonero per l’occupazione giovanile di cui all’art. 1, commi 10-15, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

Il beneficio contributivo non spetta, inoltre, in presenza di un contratto di solidarietà, limitatamente ai lavoratori cui sia applicata la riduzione di orario.

Modalità operative per invio istanze e compilazione flusso Uniemens

Per l’applicazione della riduzione contributiva relativa all’anno 2024, è necessario trasmettere all’Inps, esclusivamente in via telematica, la relativa domanda, utilizzando il modulo “Rid-Edil” disponibile nel Cassetto previdenziale del contribuente, nella sezione “Comunicazioni on line”, con la funzionalità “Invio nuova comunicazione”.

L’istanza inviata sarà sottoposta dall’Istituto a controllo automatizzato, per verificare la compatibilità dell’inquadramento aziendale con la suddetta riduzione contributiva, e sarà definita entro il giorno successivo all’invio. L’esito del suddetto controllo automatizzato sarà visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente.

In caso di esito positivo, per consentire il godimento del beneficio, alla posizione contributiva interessata sarà attribuito il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da ottobre 2024 a gennaio 2025, fermo restando che, comunque, lo sgravio riguarda il periodo da gennaio a dicembre 2024.

Il datore di lavoro autorizzato alla fruizione dovrà esporre il citato sgravio nel flusso Uniemens, utilizzando, per il recupero degli arretrati relativi all’anno 2024, il codice causale “L207”, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

Per il beneficio corrente, invece, lo stesso dovrà essere esposto, a decorrere dal flusso di competenza “ottobre 2024”, con il codice causale “L206” <AltreACredito> di <DatiRetributivi>.

Il beneficio potrà essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza gennaio 2025.

La domanda per l’applicazione della suddetta riduzione contributiva relativa all’anno 2023 potrà essere inviata dal datore di lavoro fino al 15 febbraio 2025.

Per le modalità operative di fruizione dell’agevolazione rispettivamente nei casi di matricola sospesa o cessata e di operai non più in forza, si rinvia alle indicazioni riportate nella circolare qui illustrata, di seguito allegata.

L’Istituto ricorda, infine, che, qualora fosse accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio (nel predetto modulo “Rid-Edil”), la sede Inps territorialmente competente procederà al recupero delle somme indebitamente fruite, oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell’autorità giudiziaria.

Allegato: Circolare 11.50 – 2024


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